Qualora la messa in circolazione di un autoveicolo avvenga in condizioni di insicurezza, come nel caso di circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si realizza una consapevole partecipazione del conducente e dello stesso trasportato alla condotta colposa dell’uno e dell’altro, con l’accettazione dei relativi rischi.

Tale azione o omissione ricollegabile, non solo al trasportato, ma anche al conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), comporta un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).

La Cassazione Civile con Ordinanza n.11095/2020 ha stabilito che in tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art.2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo e secondo la normativa generale degli artt.2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente. Il comportamento del trasportato, nell’ambito dell’indicata cooperazione colposa, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.