In adesione alle precedenti pronunce di legittimità, la Cassazione civile n.24971/2022, in tema di imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile di veicoli a motore ne ha ripercorso gli adempimenti previsti per gli assicuratori, la natura dell’imposta quale tributo erariale a favore delle Province e l’iter storico-normativo e giurisprudenziale sull’argomento.

“L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall’art.1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n.1216.
Per le denunce ed i versamenti, l’art.9 della Legge 29 ottobre 1961 n.1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all’ufficio del registro (ora all’Agenzia delle Entrate) l’imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l’eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l’ufficio del registro (ora l’Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l’eccedenza di imposta sia computato (rispettivamente, a decremento o ad incremento) nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione stessa (comma 4).”.

“L’art.60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n.446 (portante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) ha previsto la devoluzione alle Province del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel rispetto delle singole autonomie speciali.
L’art. 5 del D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 (portante “Regolamento recante norme per l’attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”) ha poi stabilito che le disposizioni in esso contenute si applichino esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le vigenti disposizioni relative all’attribuzione del gettito d’imposta per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non intervengano ad attuare l’art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446.
In seguito, l’art.17, commi 1 e 5, del D.L.vo 6 maggio 2011 n.68 ha stabilito che l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è divenuta “tributo proprio derivato” delle Province ed ha previsto che la decorrenza e le modalità di applicazione di tale disposizione per le Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dovevano essere determinate, in conformità con i relativi statuti e con le procedure stabilite dall’art.27 della Legge 5 maggio 2009 n.42.
Il comma 5 dell’art.17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n.68 è stato, infine, abrogato dall’art.28, comma 11-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214.
Tale abrogazione, insieme al mancato richiamo nell’art.17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n.68 della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale, prevista, invece, dall’art.60, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n.446, ha comportato l’applicazione su tutto il territorio nazionale della devoluzione del gettito alle Province.
L’art.4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, si giustificherebbe proprio allo scopo di eliminare eventuali dubbi circa l’applicabilità delle disposizioni in argomento alle Province delle Regioni ad autonomia speciale.”.
“Istituita e disciplinata dal legislatore statale, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è pacificamente considerata un tributo erariale (Corte Cost., 21 ottobre 2004, n.306; Corte Cost., 3 luglio 2007, n.250; Corte Cost., 23 maggio 2013, n.97).
La natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla riqualificazione effettuata dal legislatore con l’art.17, comma 1, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68, che l’ha espressamente definita «tributo proprio derivato» delle Province, né dall’art.4, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n.44, che si è limitato a richiamare il già citato art.17 del D.L.vo 6 maggio 2011 n.68, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a statuto speciale.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a finanziare un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte Cost., 26 settembre 2003, n.296; Corte Cost., 26 gennaio 2004, n.37; Corte Cost., 25 ottobre 2005, n.397; Corte Cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte Cost., 26 marzo 2010, n.397; Corte Cost., 23 maggio 2013, n.97; Corte Cost., 24 aprile 2015, n.67; Corte Cost., 25 febbraio 2016, n.40).”.