
La Cassazione civile n.1179/2022 torna ad esplicitare le previsioni degli artt.122 e 144 del codice delle assicurazioni.
La S.C. ricorda che l’articolo 122, primo comma cod. ass. attiene l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per cui “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e altresì che l’assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati” (secondo comma, art.122 cod. ass.).
Il primo comma, dell’articolo 144 cod. ass., “Azione diretta del danneggiato”, prevede, invece, che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”, con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (terzo comma, art.144 cod. ass.) e termine di prescrizione dell’azione diretta verso l’assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile (quarto comma, art.144 cod. ass.).
Da tutto ciò, si evince che l’articolo 122 cod. ass. non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’articolo 144 cod. ass visto che l’articolo 122 detta un obbligo relativo al messa in circolazione di un veicolo e non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” non possa agire con l’azione diretta essendo i due piani evidentemente diversi.
Quanto sancito dalla S.C. vale, anche, per i veicoli non assicurati, come nel caso in esame, proprio perché il legislatore non ha mai inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione ex art.144 cod. ass., altrimenti, conclude la Corte, avrebbe dovuto inserire “… nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”-, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. “.