
La pattuizione d’un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile poiché esprime il limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore e assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose. Tuttavia, mentre, nell’assicurazione di cose, il valore del bene assicurato è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni sulla responsabilità. Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art.1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni e la mancata pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni sulla responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra – o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere, dunque, stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi conosciuta dalla prassi commerciale.
Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
Quanto osservato dalla Cassazione Civile n.5625/2020, inoltre, comporta l’onere dell’assicuratore di provare l’esistenza e l’ammontare del massimale e qualora l’assicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato andrà accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale. Tale limite, infatti, è un fatto impeditivo o modificativo della pretesa dell’assicurato per cui è l’assicuratore ad avere l’onere di provarne il fatto costitutivo, ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione è inferiore all’indennizzo invocato dall’assicurato.L’esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto fatti limitativi del debito dell’assicuratore che debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art.2697 cod.civ.. La mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta.
Infine, sempre la S.C., in tema di obbligazione plurima o di assicurazione presso diversi assicuratori (art.1910 c.c.), ha affermato che una pluralità di assicurazioni possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far, comunque, ottenere all’assicurato un risarcimento superiore all’entità effettiva del danno patito. Le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente, e non via sussidiaria o complementare, l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all’indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all’ammontare totale del danno, salvo il regresso dell’assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati.