Il contratto assicurativo di responsabilità civile medico-sanitaria, stipulato da un Istituto di cura e oggetto del ricorso in Cassazione Civile n.8821/2021, prevedeva la copertura della responsabilità civile che potesse gravare personalmente su tutti i dirigenti e dipendenti del Contraente o suoi collaboratori, a qualsiasi ruolo appartenenti. Era esclusa dall’assicurazione la responsabilità derivante al contraente della polizza per i fatti commessi dai sanitari non alle dirette dipendenze dell’Istituto, quando agivano per conto del contraente stesso e/o nell’esercizio della libera professione e con l’esclusione della responsabilità civile personale degli stessi.

Il motivo del ricorso atteneva il significato delle clausole in questione in relazione al fatto che la copertura, seppur non fosse estesa a favore ed a tutela del libero professionista operante nella struttura e della relativa responsabilità professionale, avrebbe, comunque, assicurato, secondo il ricorrente, i danni derivanti alla casa di cura, contraente della polizza, dalle azioni poste in essere dal libero professionista stesso.

La S.C. nel commentare il caso specifico, osservava che non si giustifica affatto “… che la polizza non copra la responsabilità della struttura sanitaria ex art.1228 cod. civ. ….” (v. Cass. civ. n.28987/2019) e che escludere, come riportato nella clausola di esclusione della copertura assicurativa, le figure dei sanitari non alle dirette dipendenze dell’Istituto, “… significa (solo) escludere da detta copertura la responsabilità civile, propria, di tali figure, non anche la responsabilità, anch’essa propria e diretta, ex art. 1228 cod. civ., della struttura ospedaliera, all’interno della quale quelle figure hanno operato pur in assenza di alcun rapporto di dipendenza o collaborazione.”.