
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione civile n.19251/2018 atteneva la richiesta di risarcimento danni causati da lavori di scavo, stante che l’assicuratore riteneva tale fattispecie lavorativa, espressamente, esclusa dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile da danni cagionati nell’esercizio dell’attività di costruzione di edifici.
L’azienda assicurata ne contestava il diniego per violazione degli artt.1418, 1325, 1421 c.c. e per l’art.1341 c.c. evidenziando la natura vessatoria dell’esclusione.
La S.C. nell’argomentare sulla normativa contrattuale, oggetto di ricorso, affermava che:
-nel contratto di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341, comma 2 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito;
-le clausole, invece, che attengono l’oggetto del contratto non sono, assoggettate a detto regime quando concernono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nel contratto assicurativo in esame, infatti, sotto il titolo “delimitazione dell’assicurazione – esclusioni” venivano, espressamente, esclusi dal rischio assicurato “i danni provocati da lavori di scavo, sterro e reinterro, a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
Con tale clausola delimitativa, però, come osservato dalla S.C., “.. l’assicuratore ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da apparire la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale, bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione”.
Nell’accogliere, pertanto, il ricorso dell’assicurato, la Suprema Corte esprimeva il criterio secondo cui: “configura una limitazione di responsabilità non consentita la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza, in modo ampio ed indiscriminato, la non “comprensione” dei danni “da qualsiasi causa determinati” nell’oggetto del contratto stesso.”.