In tema di “randagismo”, la Legge n.281/1991 non indica direttamente a quale Ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia. Necessaria, quindi, l’analisi della normativa regionale di riferimento al fine di dirimere la controversia relativa a quale Ente sia ascrivibile la responsabilità civile.

La Cassazione Civile n.9671/2020 ha ribadito che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art.2043 c.c., e non da quelle di cui all’art.2052 cod. civ., applicabili al diverso caso della fauna selvatica.

La responsabilità che viene, in genere, imputata alla pubblica amministrazione è di tipo omissivo, per non essersi attivata, sulla base di un obbligo giuridico, per la cattura dell’animale.

Tra le funzioni della ASL e del Comune, “ll discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra «accoglienza» e «ricovero», posto che solo il secondo presuppone l’attività di recupero e cattura. All’accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile.”.