
La polizza assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore era scaduta ed il premio era stato pagato dopo il periodo di tolleranza di quindici giorni, come previsto dall’art.1901 c.c., ma successivamente al verificarsi di un incidente.
La Corte di Cassazione civile n.22543/2019 ha affermato sull’argomento che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento” ( cfr. Cass. civ. n.13545/2006; Cass. civ. n. 23149/2014 ed, in termini, Cass. civ. n.26104/2016; Cass. civ. n.9182/2018).
Un principio, ormai consolidato, reso ancora più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per la nuova polizza.
Il danneggiato, nel caso in specie, stante l’assenza di copertura assicurativa del danneggiante, avrebbe dovuto ricorrere, ai sensi dell’art.283 lett.b) del Codice delle assicurazioni, verso il Fondo di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.).