“L’assicurazione della responsabilità civile è un’assicurazione di patrimoni, non di cose. Il rischio coperto è l’impoverimento del responsabile d’un fatto illecito o d’un inadempimento, costretto a risarcire i danni causati a terzi con la propria condotta.
Come tutte le assicurazioni contro i danni, anche l’assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art.1891 c.c.).
L’assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio coprirà il rischio di impoverimento del contraente; quella stipulata per conto altrui coprirà il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo possa o non possa essere chiamato a rispondere del loro operato.”.

Questi i principi ricordati da Cass. civ. n.21404/2022 che ha, anche, chiarito la distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
Una prima distinzione dipende dalla coincidenza o meno tra il contraente e il titolare dell’interesse esposto al rischio e quindi dipende dall’interesse assicurato.
Una seconda distinzione, tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e assicurazione (della responsabilità civile) per fatto altrui, dipende invece dal titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto.
“Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da una condotta tenuta da lui personalmente; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere.”.

Vista la distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile, é possibile che essi possano tra loro cumularsi e quindi stipulare:
“(a) una assicurazione della responsabilità civile per fatto dell’assicurato (ad es., un ospedale che si garantisce contro il rischio di dovere risarcire danni causati da propri deficit strutturali od organizzativi);
(b) una assicurazione della responsabilità civile per fatto di persone del cui operato l’assicurato debba rispondere (ad es., un ospedale che si garantisce contro il rischio di dovere risarcire danni causati dai propri dipendenti);
(c) una assicurazione della responsabilità civile altrui (sia per fatto dell’assicurato, che per fatto di persone del cui operato l’assicurato debba rispondere).”.

Come nel caso all’esame della S.C., dunque, una struttura ospedaliera può teoricamente assicurare:

“(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall’art.1900, comma 2, c.c.);

(b) la responsabilità dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art.1891 c.c.).“.

Nel caso di specie, infatti, il contratto di assicurazione dell’Azienda Ospedaliera era stato stipulato “per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate” ed il glossario delle definizioni contrattuali elencava tra i soggetti rientranti nella nozione di “assicurati”: “tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del contraente e tutti i soggetti non dipendenti che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività” dell’Azienda Ospedaliera.
Da tutto ciò, nessun dubbio sulla qualificazione del contratto assicurativo quale polizza stipulata a copertura tanto della responsabilità della struttura (per fatto proprio od altrui) quanto della responsabilità dei suoi dipendenti.