Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale può integrare il caso fortuito ed interrompere il nesso causale. L’imprevedibilità che vale a connotare il caso fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode (ex multis Cass. civ. n.2477/2018).
Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione civile n.765/2022, un cane sopraggiunto in una strada statale extraurbana collideva con l’autovettura del ricorrente che chiedeva il risarcimento dei danni al gestore A.N.A.S..
La Suprema Corte osservava:
“- la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. civ. n.15761/2016)
“- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato ‘cagionato’ dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è …. del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art.2051 c.c.” (ex plurimis, Cass. civ. n.4476/2011);
“- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato”
“- si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” (per tutte, Cass. civ. n.12027/2017).
Ai fini, però, dell’art.2051 c.c., la presenza di un cane su una strada statale extraurbana, ancorché astrattamente possibile, non poteva essere, nel caso di specie, concretamente prevedibile o evitabile e che nessuna fonte normativa o regolamentare né alcun principio di comune cautela poteva ravviarsi al fine di giustificare un’eventuale regolarità statistica od una prevedibile probabilità di evitare l’eventuale sconfinamento di un cane randagio sulla sede stradale.
La stessa corte territoriale aveva, in precedenza, escluso che la semplice presenza di una rete di contenimento, posta nelle vicinanze del luogo in cui ebbe a verificarsi il fatto dannoso, senza la prova di un cattivo stato di manutenzione, valesse a giustificare un’evidenza causale e statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l’evitabilità di invasioni animali stante, tra l’altro, l’assenza di un obbligo legale di apposizione di recinzioni che è limitato alle sole sedi auto-stradali.
L’evento, pertanto, costituito dall’invasione di un cane randagio sulla sede stradale extraurbana, in esame, rappresentava una circostanza idonea a integrare gli estremi del caso fortuito.