
La Corte di Cassazione Civile n.13269/2020, ha ripercorso e illustrato i criteri che vengono adottati, nella maggioranza dei casi, per la stima del risarcimento del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto. Da molto tempo, gli uffici giudiziari di merito hanno concepito criteri di stima standard per tali eventi e in mancanza di criteri legali, hanno, ampiamente, adottato quello del Tribunale di Milano (tabella del Tribunale di Milano). “Questo criterio consiste nello stabilire ex ante la misura del risarcimento in base alla natura del vincolo che legava la vittima ed il congiunto superstite (coniugio, filiazione, maternità, ecc.). Per ciascun tipo di vincolo parentale è prevista una somma variabile tra un minimo ed un massimo, molto divaricati tra loro. La scelta del risarcimento concretamente dovuto nel caso specifico è rimessa alla valutazione equitativa del giudice.”.
La Suprema Corte aveva già affrontato tale argomento con sentenza Cass. Civ. n.12408/2011 stabilendo “.. che la tabella diffusa dal Tribunale di Milano sin dal 2009 e denominata “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante (…) dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale” dovesse costituire “d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità”.
Trattandosi, quindi, di un sistema equitativo puro, si lascia al giudice la facoltà di scegliere il risarcimento ritenuto equo tra un minimo ed un massimo, seppur, molto distanti tra loro, con l’unico temperamento del divieto di scendere al di sotto, o salire al disopra delle soglie tabellari.
“In un sistema equitativo puro, lo stabilire se la misura del risarcimento più adatta a ristorare il danno nel caso concreto sia quella minima, quella media o quella massima prevista dalla “tabella” è una valutazione di puro fatto, riservata al giudice di merito…..”.