
La norma contestata in Cassazione Civile atteneva l’art.258, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 (Codice dell’ambiente) in relazione al trasporto di rifiuti effettuato, ai sensi dell’art.193 cod. amb. e sull’argomento, Cass.n.12774/2022 ne ripercorreva la tematica e gli aspetti connessi alla responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Con l’art.188 del D.Lgs. n.152/2006 si disciplina detta responsabilità, prevedendo che “ il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.. “, in ottemperanza agli articoli 177 e 179, D.Lgs. n.152/2006. Il produttore iniziale o altro detentore conserva, quindi, la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.
“La responsabilità del produttore dei rifiuti è confermata dalla previsioni dell’art.188, comma 2 del D. Lgs 152/2006, che prevede la responsabilità, secondo le rispettive competenze, del produttore e del detentore.
Il produttore non si spoglia, dunque, della responsabilità dei rifiuti che produce consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere di vigilanza indiretta del buon esito del viaggio ed è tenuto alla compilazione del relativo formulario, come espressamente previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/2006.
Il formulario di identificazione deve contenere i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
L’esigenza di tracciabilità del rifiuto e di responsabilità per la sua gestione coinvolge trova ulteriore conferma nell’obbligo di redazione del formulario in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti.
Il legislatore non ha quindi escluso che il produttore possa affidare i propri rifiuti a terzi, ma ciò non gli consente di disinteressarsi degli stessi, residuando una responsabilità della corretta gestione dei rifiuti anche a suo carico. “.
Principi già consolidati da Cass. civ. n.20862/2009 che, poi, seppure la Corte di Giustizia dell’Unione Europea n.551/2014 ha riconosciuto “..un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nel permettere al produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifiuti di provvedere personalmente al loro smaltimento o di trasferirlo a terzi..”, ha, tuttavia, affermato che il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilità, di regola, sussiste.
In ogni caso, il fondamento della punibilità del produttore di rifiuti trova, anche, fondamento nell’art.5 L.689/1981 in base al quale nell’ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposte (Cass. civ. n.34031/2019 e Cass. civ. n. 13134/2015). Si contempla il concorso di persone, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico.
Il produttore dei rifiuti, pertanto, si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.
Ne consegue che, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede già nel art.193, D.Lgs. n.152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo.