L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione verso un azienda circa la deducibilità di parte dei compensi versati agli amministratori (anche soci) e di somme versate a titolo di assicurazioni diverse a favore sempre dei soci amministratori. L’Amministrazione finanziaria aveva constatato che la società, priva di personale dipendente e di struttura aziendale, svolgeva solo l’attività di locazione degli immobili di sua proprietà ad altra società (avente in comune con la contribuente gli amministratori) e rilevato che il numero degli amministratori ed i compensi erogati agli stessi era frutto di comportamento irrazionale e antieconomico, teso ad abbattere i redditi dell’impresa, disconosciendo l’inerenza dei compensi, nella misura in cui era superiore a quella corrisposta all’unico amministratore non socio per violazione degli artt.95 e 109 d.P.R. n.917/1986 e dell’art.2697 cod.civ..

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse mai evidenziato, ovvero fornito prova, del disegno abusivo o del vantaggio fiscale conseguito dalla Società la quale, al contrario, aveva dimostrato come, una volta riconosciuta la possibilità di erogare le medesime somme come utili, non si fosse conseguito alcun beneficio fiscale sia al livello di reddito di impresa che di reddito delle persone (dei soci).

Fatte queste premesse, la Cassazione Civile n.33217/2018, nel dare continuità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, affermava che “…. in tema di determinazione del reddito di impresa, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita dall’art. 62 (ora 95 comma 5) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, non implica che l’Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (art.109 comma 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); anche sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo …”.

La S.C., inoltre, nel contestare il Giudice di Appello che si era limitato a sostenere che “analoghe considerazioni vanno svolte per quanto riguarda le polizze vita, sempre riconoscendo la totale autonomia delle imprese di erogare benefici ai propri dirigenti, fatto salvo il principio che i vantaggi in questione non coprano forme elusive”, osservava come si fosse omesso di esplicitare le ragioni per le quali si era ritenuto che la polizze costituissero parte del compenso corrisposto (sotto forma di benefits) ai soci amministratori.

Anche in questo caso, secondo consolidato principio, la Corte di Cassazione, affermava che “ ….. in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art.67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni.”