
Il Comune aveva eseguito d’ufficio la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in un immobile e ingiunto ai comproprietari di pagare le spese sostenute.
La Cassazione Civile n.14612/2020, adita sull’argomento, si pronunciava circa l’esigibilità del pagamento ingiunto verso uno dei comproprietari dell’immobile che aveva solo un rapporto formale, derivante dal fatto di esserne uno dei comproprietari. La S.C. osservava che “… la questione va risolta sulla scorta dei principi affermati da questa Corte, a Sezioni unite, nella sentenza Cass. civ. n.4472/2009, la quale prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa. Ma, per un verso, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.”.
Seppur il proprietario del bene non sia, anche, l’autore materiale della condotta illecita, ne risponde solo a titolo di colpa. Non essendo quella posta a suo carico una responsabilità oggettiva, tuttavia la condotta del comproprietario è qualificata come colposamente omissiva e non può essere esclusa la colpa adducendo una inescusabile ignoranza, alla luce di quanto previsto dall’art.192 del d.lgs.n.152/2006 ove il requisito della colpa “…va riferito all’omissione di tutti gli accorgimenti e le cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.”.
Pertanto, non una responsabilità commissiva, “..bensì l’omessa minima vigilanza e il minimo grado di custodia tali da evitare che l’immobile diventasse sito di deposito e abbandono di rifiuti, finanche pericolosi, fino a permettere che assumesse i caratteri di una discarica abusiva.”…. “La responsabilità solidale è tale per cui il creditore può chiedere l’adempimento dell’intera prestazione ad uno dei condebitori solidali, il quale potrà poi eventualmente esercitare l’azione di regresso in parte o in tutto — ove l’obbligazione garantita risulti assunta nell’esclusivo interesse altrui — nei confronti dei condebitori liberati. Ed il creditore richiesto del pagamento non può sottrarsi all’adempimento invocando il beneficio di preventiva escussione né un eventuale beneficium ordinis, se non nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto.”.