
La Cassazione civile ha affrontato varie volte la tematica dell’obbligo dell’Assicurato di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito effettuata, in applicazione del c.d. “principio di globalità”, tipico dei rapporti di assicurazione del credito commerciale o comunque di alcune tipologie di polizze.
Tra le recenti decisioni sull’argomento, Cass.n.38325/2021 e Cass. civ. n.35042/2021 hanno osservato come, dall’Assicuratore, non fossero indicati i presupposti di legge che consentissero di avvalersi della risoluzione del contratto assicurativo (a fronte della genericità dell’addebito di inadempimento) ed alla mancata spiegazione di come l’erronea notifica del fatturato avesse potuto incidere in modo determinante sull’equilibrio contrattuale. Evocare, inoltre, circostanze come l’”irregolare ed inammissibile detrazione di fatture presso clienti con massimali cancellati” e di “fatture con modalità di pagamento anticipato” senza un’indicazione specifica, al dì là dell’oscurità della loro rilevanza, non spiega il loro significato nell’assetto contrattuale. Con riferimento, poi, alla giurisprudenza contestata dall’Assicuratore, questa, non sarebbe pertinente al c.d. “principio di globalità”, senza tuttavia indicarne il preciso riferimento normativo.
L’Assicuratore avrebbe, sempre, addotto l’obbligo contrattuale di controparte di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito, per cui l’Assicurato avrebbe compiuto una selezione del rischio, sottoponendo alla copertura assicurativa “solo una parte delle operazioni a credito”.
Il “principio cardine”, secondo l’Assicuratore, è quello di assicurare tutti i crediti, applicando la legge dei “grandi numeri” per poter “attuare il meccanismo … dell’assicurazione”.
La S.C., sul tema ed in conclusione, ha ricordato quanto sancito da Cass.civ. n.4631/2007; Cass. civ. n.8368/2010; Cass. civ. n.14065/2010; Cass. civ. n.26783/2011 e Cass. civ. n.28472/2013.
Non ci soffermeremo, per inciso autorale, sul rapporto tra il premio di polizza ed i limiti di fido e/o credito (a volte, di valore 0) concessi dall’Assicuratore per la copertura del singolo cliente dell’Assicurato, secondo il succitato principio di globalità, in relazione, anche, all’esistenza del rischio assicurato (ex art.1895 c.c.) o quanto meno, ai sensi dell’art.1897 c.c..