
Il Ministero dello Sviluppo economico ricorreva in Cassazione a fronte della decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto non escutibile la polizza fideiussoria, in mancanza della preventiva emanazione del decreto di revoca del finanziamento concesso.
Il caso atteneva l’erogazione di agevolazioni concesse ai sensi dell’art.3 della Legge n.488/1992 e la controversia atteneva l’interpretazione delle clausole di detta polizza fideiussoria.
In estrema sintesi, il Ministero riteneva che l’adozione del provvedimento formale di revoca di concessione del contributo è solo un presupposto alla escussione della polizza, ma non costituisce condizione necessaria all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Il sistema normativo prevedeva l’erogazione delle agevolazioni, previa prestazione di idonea garanzia, anche, mediante una polizza assicurativa di importo pari a quella che sarebbe stata la cauzione che doveva essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
La Cassazione Civile n.2132/2022, sul tema, ha ricordato come la medesima controversia fosse stata già decisa da Cass. civ. n.3980/2015, per cui: “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n.415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione.”. (vds. anche Cass. civ. n.4124/2015 e Cass. civ. n.4546/2015).
D’altronde, le Condizioni della polizza fideiussoria, oggetto d’esame, non subordinavano in alcun modo l’escussione della polizza al provvedimento di revoca.