
Era stato accertato dalla Corte di merito che la polizza fideiussoria, in esame, conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario“ con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”.
Era prevista, inoltre, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio, di cui all’art.1957 c.c..
La polizza fideiussoria, nel caso in specie, prevedeva, infine, quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria.
La Corte d’appello, successivamente adita, aveva qualificato questo contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia.
Sull’argomento, la Cassazione Civile n.19693/2022 ha ripercorso i consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità e le differenze con l’accessorietà della garanzia fideiussoria.
Come già chiarito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.3947/2010, “..il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale, ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”. (Cass. civ. n.8874/2021).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art.1945 c.c. e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (Cass. civ. n.16213/2018).
Il regime del “contratto autonomo di garanzia”, invece, trova un limite (ex multis, Cass. Civ. n.32402/2019), quando:
“- le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
– la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta;
– sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.”.