In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto e attuale di governo della cosa, ma solo un potere, anche puntuale, di regolazione e controllo sull’operato del “Titolare”, il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilità ai sensi dell’art.2043 cod.civ.”.

A fronte di ricorso per il risarcimento danni da interruzione di erogazione di corrente elettrica, causato dal crollo di un traliccio ad alta tensione, la S.C. nell’illustrare la divaricazione normativa tra la gestione delle attività di trasmissione e dispacciamento e la proprietà della rete di trasmissione (d.lgs. 16 marzo 1999, n.79, emanato in attuazione della direttiva 96/92/CE), ha rimarcato quanto deciso dalla Corte territoriale in ordine a:

– “..la responsabilità civile di Terna, ex art.2051 cod. civ., in quanto custode dell’elemento componente dell’elettrodotto, apprezzando come fattore causativo del danno la peculiare collocazione del traliccio in un determinato sito, ossia quello dell’alveo torrentizio dal terreno erodibile” ;

– “..un rapporto di custodia concernente la res “traliccio”, per il suo posizionamento in un’area a rischio idrogeologico, e non già sul rapporto di custodia riguardante tale area infondato il profilo di censura con cui si intende comunque addebitare la responsabilità del sinistro in capo agli enti preposti alla custodia dell’habitat circostante il traliccio”;

– “ ..risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio (in sede di Appello) circa l’insussistenza del caso fortuito che hanno evidenziato: “a) che il traliccio, collocato nel greto del fiume …., si trovava in un’area a rischio idrogeologico, interessata da fenomeni di erosione, per fronteggiare i quali il preposto alla gestione del manufatto doveva “essere in grado di disporre di tutti i mezzi di controllo e di tutte le competenze che la singola situazione richiede”; b) che il fenomeno meteorologico delle precipitazioni in data …………… non poteva essere considerato eccezionale e, quindi, imprevedibile e inevitabile.”

In tema di consolidata giurisprudenza,”.. il limite alla responsabilità ex art.2051 cod. civ. risiede nell’intervento del caso fortuito, ossia di un evento a carattere eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno stesso” e “ il danneggiante (custode), per liberarsi, è tenuto a provare l’esistenza di detto fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.” .

Pertanto, la S.C., accertata la responsabilità civile e la conseguente condanna per il danno cagionato, confermava la condanna, anche, dell’Assicuratore a tenere indenne Terna di quanto corrisposto al danneggiato.