Veniva condannata una azienda di produzione di energia elettrica al risarcimento dei danni per ripetute interruzioni nella somministrazione ad un’impresa cliente, causando il fermo dei macchinari industriali che non si potevano riavviare automaticamente, per ragioni di sicurezza, ma necessitavano dell’intervento di operatori.
Per poter intervenire nel riavvio degli impianti, la danneggiante contestava che, «se la somministrata avesse predisposto idonee cautele», il danno «avrebbe potuto essere ridotto al minimo» e ciò secondo la previsione dell’art.1227, secondo comma c.c..
La Corte di Cassazione Civile n.25750/2018 nel rigettare la contestazione, osservava sul tema che esiste un limite per esigere il comportamento di cui alla succitata previsione normativa che attiene l’applicazione di un’ordinaria e non di una straordinaria diligenza, “intendendosi ……. nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”. ( Vds. in tal senso, Cass. civ. n.27298/2013).
Nel caso specifico, infatti, si sarebbe finito d’imporre “alla somministrata obblighi sicuramente eccedenti l’ordinaria diligenza, in quanto comportanti uno stravolgimento dell’organizzazione aziendale (mediante la predisposizione di turni di reperibilità notturna e festiva), non riconducibile all’osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall’art.1175 c.c., di cui la disposizione dell’art.1227, secondo comma c.c. costituisce espressione (Cass. civ. n.12439/1991; Cass. civ. n.26639/2013).