La controversia scaturiva dalla ritardata consegna di un veicolo che il compratore si rifiutava di ritirare perché affetto da vizi. A seguito delle riparazioni, il venditore consegnava il mezzo con un ritardo di nove mesi rispetto a quanto pattuito, costringendo l’acquirente a noleggiare un mezzo sostitutivo con il conseguente danno per i costi di noleggio.

La Cassazione Civile n.19073/2021, investita del ricorso, doveva stabilire se il diritto al risarcimento del danno da ritardata consegna, fosse soggetto al termine prescrizionale delle azioni di garanzia di cui all’art.1495, terzo comma, c.c., ove il ritardo stesso sia dipeso da vizi della cosa oppure dall’art.1494 c.c. in relazione alla responsabilità per i danni derivanti al compratore dai vizi della cosa.

Fermo restando che la consegna implica la ricezione materiale della cosa e salvo la diversa ipotesi dell’art.1510, c.c.) può essere rifiutata dal compratore, la S.C. ha ritenuto applicabile, nel caso in specie, l’art.1494 c.c. poiché sono risarcibili sia i danni per l’intrinseca difettosità del bene venduto (primo comma), sia quelli che, pur dipendendone, sono inerenti alla sfera patrimoniale del compratore (secondo comma). Una responsabilità, secondo costante giurisprudenza, che ha natura contrattuale in entrambe le ipotesi …. e la cui azione soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1495 c.c. (v. Cass. civ. n.2322/1977 …..).

“Quello da ritardo della prestazione è un caratteristico danno da responsabilità contrattuale, e ove sia dipeso …… dal tempo che il venditore ha impiegato per eliminare i difetti a causa dei quali il compratore aveva rifiutato l’offerta della prestazione stessa, esso rientra nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art.1494 c.c., che appunto prevede la responsabilità per i danni che siano derivati al compratore dai vizi della cosa.“.

Qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge, quindi, un’autonoma obbligazione di fare che si affianca alla garanzia originaria, con la conseguenza che l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art.1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

“Essendovi, dunque, un nesso causale diretto tra il vizio della res specificamente individuata dalle parti come oggetto di vendita e il ritardo di consegna, l’obbligazione risarcitoria posta a base della domanda ripete la propria fonte dal secondo comma dell’art.1494 c.c.“.