
La giurisprudenza ha fornito una definizione tendenzialmente valida per tutti i reati facenti riferimento all’espressione “sistema informatico”, giungendo ai seguenti consolidati approdi:
“Per sistema informatico deve intendersi «un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate, per mezzo di una attività di “codificazione” e “decodificazione”, dalla “registrazione” o “memorizzazione” tramite impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè, di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraversi simboli (bit) in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di informazioni organizzate secondo una logica che consente loro di esprimere un particolare significato per l’utente”
“In generale, un dispositivo elettronico assurge al rango di sistema informatico o telematico se si caratterizza per l’installazione di un software che ne sovrintende il funzionamento, per la capacità di utilizzare periferiche o dispositivi esterni, per l’interconnessione con altri apparecchi e per la molteplicità dei dati oggetto di trattamento”.
“Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di protezione offerta ai sistemi informatici e telematici, è opportuno accogliere la nozione più ampia possibile di computer o unità di elaborazione di informazioni, come del resto la Corte ha già fatto in materia di carte di pagamento, trattandosi di strumenti idonei a trasmettere dati elettronici nel momento in cui si connettono all’apparecchiatura”.
“..un sistema informatico, in linea generale, è costituito dalle componenti hardware e software, le prime rappresentate, secondo la comune definizione, dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unità di memoria, parti meccaniche etc.) cui si aggiungono periferiche di ingresso (ad. es. tastiera, scanner etc.) e di uscita (es. monitor, stampante) ed altri componenti comuni (modem, masterizzatore, cavi) e le seconde costituite, sempre secondo la comune accezione, dall’insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attività (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su specifici supporti”.
La Cassazione Penale n.4470/2020 dopo aver ripercorso gli aspetti caratterizzanti un “sistema informatico” ha osservato come gli artt.635-quater, 635-bis, 635 quinques c.p. distinguono il danneggiamento dell’integrità dei dati (oggetto di tutela da parte dei primi due articoli) dal danneggiamento dell’integrità di un sistema (oggetto di tutela ad opera due successive disposizioni). Nel caso in specie, un “… sistema di videosorveglianza presenta i requisiti di un “sistema informatico”, inteso come complesso di apparecchiature elettroniche, interconnesse tra loro, che si avvalgono di tecnologie informatiche e che svolgono attività di “registrazione” o “memorizzazione” di dati su supporti adeguati…. dato che alcune sue componenti periferiche facenti parte del cd. hardware (le telecamere che riprendono e trasmettono i dati al sistema centrale)”.
Per altro verso, invece, la Cassazione Penale n.40470/2018, a fronte del reato di cui all’art.615-quinques cod.pen., “.. per essersi abusivamente procurato un congegno elettronico, atto a danneggiare ed alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute.” , ha osservato come non venga “.. spiegato congruamente e logicamente, come la macchina cambiamonete sia qualificabile sistema informatico. Alcun accenno, infatti, si rinviene in merito all’attitudine dell’apparecchio cambiamonete ad organizzare ed elaborare i dati, sulla base di un programma, posto che l’apparecchio non viene descritto, né il funzionamento del predetto viene illustrato dai giudici di merito, che limitano la descrizione, al congegno trovato in possesso dell’imputato, indicato come capace di incidere sul funzionamento della macchina cambiamonete.”.