Nel trasporto intermodale la disposizione di cui all’art.12 del d.m. 18/11/1982, individua la distanza utile, ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto, in quella più breve intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della merce trasportata.
In particolare, il corrispettivo complessivo per i trasportatori, cui è riconosciuto il diritto di applicare le c.d. tariffe a forcella, deve essere in ogni caso commisurato ai criteri della minore onerosità e della maggiore rapidità per il committente.
La corte territoriale aveva ritenuto legittima la scelta esercitata dal trasportatore per un percorso terrestre più lungo, a fronte della significativa riduzione dei costi e della durata della tratta marittima del percorso complessivo.
Il collegio di Cass. Civ. n.8344/2017 osservava sull’argomento che la norma dell’art.12 del d.m. 18/11/1982, si riferisce ad una sola forma di trasporto (quello terrestre) non attinente al c.d.trasporto intermodale (come quello oggetto d’esame) che, viceversa, trova, nell’art.10 del d.m. 18/11/1982 un suo principio di disciplina. Detto articolo, infatti, non detta nessuna regola espressa circa le modalità di calcolo della somma tra le due diverse componenti tariffarie riferite alle diverse tratte (nella specie, a quella terrestre e a quella marittima), limitandosi unicamente ad articolare il calcolo complessivo del corrispettivo.
Pertanto, in coerenza con i motivi ispiratori del sistema della tariffazione c.d. “a forcella”, la questione é risolvibile attraverso il ricorso al principio generale della minore onerosità per il committente (ponderato con la considerazione della maggiore velocità del trasporto) e del calcolo complessivo dei due diversi sistemi tariffari.
Estranea, inoltre, al caso in esame, l’applicazione dell’art.1686 c.c. ossia all’ipotesi in cui il vettore, a fronte di un impedimento o di un ritardo a lui non imputabili nel trasporto, è chiamato a richiedere con immediatezza istruzioni al mittente. Nel caso di specie, viceversa, l’ipotesi considerata concerneva la diversa scelta del vettore (in nessun modo ostacolato da impedimenti o da ritardi nell’esecuzione della prestazione dovuta) circa la preferibile soluzione da seguire nell’esecuzione di un trasporto intermodale nel rapporto tra la tratta terrestre e quella marittima.