
La Corte di Cassazione civile n.1269/2022 è intervenuta in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore in relazione agli oneri di allegazione e di prova gravanti sul lavoratore stesso al fine di accertare la violazione dell’art.2087 cod. civ. circa gli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza.
La S.C. ha ribadito che secondo consolidata giurisprudenza, l’art.2087 c.c. “.. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili”. ( vds. Cass. civ. n.8911/2019, Cass. civ. n.14066/ 2019, Cass. civ. n.1509/2021).
La responsabilità datoriale, ai sensi dell’art.2087 cod. civ., richiede la prova da parte del lavoratore, “… sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”. (Cass. civ. n.28516/2019, Cass. civ. n.26495/2018, Cass. civ. n. 24742/2018).
In punto di diritto, pertanto, i principi che rilevano possono essere così sintetizzati:
“- elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art.2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. civ. n.6002/2012, Cass. civ. n.14102/2012); l’obbligo di prevenzione di cui all’art.2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art.41, secondo comma, Cost.;
– il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. civ. n.24742/2018 e Cass. civ. n.26495/2018);
– gli indici della nocività dell’ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale.”.