Come da specifica disposizione dell’art.191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema ambientale e in attuazione della direttiva 2004/35/CE, è emerso il principio volto a garantire che il responsabile dell’inquinamento “paghi” per l’illecito ambientale quando via sia certezza processuale nella causazione dell’evento. Tale principio, modificato e ridimensionato, nei suoi vari aspetti, sia dai recepimenti delle discipline nazionali che dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e dalla direttiva sui rifiuti, ha delineato una sorta di responsabilità oggettiva, meno rigorosa e con spazi di valutazione delle esimenti, non riuscendo sempre a risolvere il problema degli obblighi di condotta per i danni causati all’ambiente (Corte giustizia UE sez. III, 04/03/2015, n.534). Con l’art.253 del Codice dell’Ambiente, la norma è intervenuta sulla responsabilità derivante dagli effetti perduranti dell’inquinamento e che necessitano di misure di rimozione. Una situazione di inquinamento che perdura, quindi, impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, sicché non sarebbe in questione l’applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di attivarsi derivanti dall’inquinamento ambientale, ma sanata dall’applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica.

La Corte di Cassazione Civile n.32142/2019 nel ricostruire le vicende legislative in materia, ha inquadrato le responsabilità del proprietario del sito inquinato e dell’inquinatore, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza.

Per quanto concerne la responsabilità del c.d. proprietario incolpevole, a seguito di consolidato orientamento, si esclude “il coinvolgimento coattivo (…) nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza: al più tale soggetto potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’art.253 del codice dell’ambiente . Il proprietario incolpevole è tenuto ad adottare, ai sensi dell’art.245 comma 2 del codice ambiente, soltanto le misure di prevenzione di cui all’art.240 comma 1,lett. i) del codice ambiente ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”; gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art.244, comma 2 del codice ambiente); se il responsabile non sia individuabile o non provveda gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla p.a. competente (art.244, comma 4 del codice ambiente), salvo che non vi provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato; se tali attività sono eseguite dalla Pubblica amministrazione le spese sostenute potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art.253, comma 4 del codice ambiente).

Per la responsabilità dell’autore dell’inquinamento “la qualifica di ‘responsabile’ attiene non al giudizio di valore della condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico (dolo o colpa), ma al giudizio eziologico relativo al profilo oggettivo dell’avere meramente dato causa logica indennitaria che presiede al sistema normativo in esame, secondo la quale il responsabile del procedimento è tenuto a tenere indenne l’amministrazione o il proprietario del sito delle spese sopportate per la bonifica e conseguenti al fatto obiettivo dell’inquinamento, “sul presupposto del mero evento, senza connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile.”

Per la disciplina in esame in esame, quindi, “… la responsabilità dell’inquinamento non corrisponde a responsabilità per danno ma a responsabilità dell’evento, cui la legge collega un complesso di effetti giuridici (detto altrimenti, ciò che rileva è solo la causalità materiale la relazione fra condotta ed evento, e non anche la causalità giuridica di cui all’art.1223 c.c. la relazione fra l’evento e le conseguenze pregiudizievoli)”.

Resta controverso, invece, il tema del tipo di azione che debba esercitare il proprietario incolpevole del sito inquinato che abbia provveduto a sue spese alla bonifica. “… si discute del se egli faccia valere in via di surrogazione il diritto spettante alla Pubblica amministrazione, creditore originario, ovvero se eserciti un proprio diritto, secondo il modello dell’azione di rivalsa e, di conseguenza, è controverso quale sia il contenuto del suo onere probatorio, cioè non è pacifico se egli debba dimostrare gli elementi su cui si fonda la responsabilità dell’inquinatore.”

La S.C., infine, nel richiamare la decisione Cass. civ. n.1573/2019 circa l’esecuzione delle opere di bonifica, ha osservato che “.. una volta accertato che esse siano state realizzate secondo un progetto assentito dall’autorità amministrativa, deve ritenersi integrato il presupposto legittimante l’esercizio del diritto di rivalsa delle spese sostenute da parte del proprietario del sito inquinato che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica (l’art.245, comma 2 del codice ambiente, gli riconosce la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente a tale scopo).
“Rientra nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento della qualità di responsabile dell’inquinamento, oltre che della congruità dell’importo per il quale sia esercitata la rivalsa (…) L’identificazione del responsabile dell’inquinamento, una volta instaurata la controversia, ricade nel giudizio di fatto del giudice che procede e l’eventuale identificazione che sia intervenuta per opera dell’amministrazione rileva sul piano esclusivamente probatorio, da valutare insieme alle altre prove, non essendo previsto che l’identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo giurisdizionale”

Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui “chi subentra nella proprietà o nel possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; In sostanza, il soggetto su cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento, in seconda battuta, qualora “i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili” (art.253,comma 2, del dlgs. n.152/2006), gli interventi necessari vengono comunque realizzati d’ufficio dal Comune o, in subordine, dalla Regione con privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Per cui il proprietario, non responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma è investito dell’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.”