In occasione di un ricorso attinente un produttore di veicoli che, nel caso in specie, non poteva considerarsi venditore diretto del bene e quindi, non soggetto all’azione di responsabilità contrattuale diretta, da parte dell’acquirente, la Cassazione Civile n.18610/2017 ha ripercorso il quadro normativo sull’argomento.

Il d.Lgs.206/2005 e s.m. (Codice del Consumo) distingue la figura del “produttore”, definito dall’art.115, comma 2-bis del codice del consumo, da quella del “venditore” (art.128, comma 1 b codice consumo), quest’ultimo individuato nell’ambito della disciplina del contratto di vendita. Con l’art.128 comma 2c codice consumo, poi, si disciplina la garanzia convenzionale ulteriore, individuata in un “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità “.

L’art.131 del Codice del Consumo stabilisce, quindi, che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva e che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Da tutto ciò, si desume chiaramente che l’obbligato nei confronti del consumatore è il “venditore” e non il “produttore” il quale è semplicemente esposto all’azione di regresso nei confronti dei soggetti ivi indicati. Il cliente finale (il consumatore), pertanto, non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato.“ L’art.131 del codice del consumo, pertanto, recepisce i principi affermati da questa Corte sulle vendite a catena secondo i quali nelle cosiddette vendite “a catena ” spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.”

Infine, seppur l’art.133 del codice del consumo prevede la c.d. “garanzia convenzionale”, per i casi in cui venditore o produttore forniscano in modo volontario una garanzia convenzionale, diversa e aggiuntiva, da quella già riconosciuta dalla legge, questa garanzia non deroga ai principi di cui al precedente art.131.
Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale, resta solo la responsabilità extracontrattuale del “produttore” ai sensi degli artt.114 e 123 d.Lgs.206/2005 e non può nemmeno ipotizzarsi una responsabilità diretta del produttore/primo venditore, nei confronti del consumatore, qualora non risulti che il successivo venditore fosse investito di poteri rappresentativi del produttore stesso.