
Il ricorso in Cassazione verteva sulla violazione e falsa applicazione dell’ex art.6, D.lgs. n.494/1996 (oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. n.81/2008) nella parte in cui non era stata riconosciuta una responsabilità concorrente del committente nella causazione di un infortunio mortale, per il mancato controllo nella predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento dell’appaltatore.
La ricorrente lamentava che la sentenza di merito avesse escluso la responsabilità del committente circa gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La Cassazione Civile n.18426/2022 , dalla disamina della contestata sentenza d’Appello, osservava come, nel caso specifico, fosse stata, diffusamente, motivata l’assenza di responsabilità in capo al committente dei lavori.
In particolare, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro può sorgere “solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo.”.
Come affermato, infatti, da Cass. civ. n.11311/2017: “L’art.2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire”.
Nel caso in esame, si era ravvisata l’assenza di una specifica ingerenza del committente nell’apparato di sicurezza del cantiere dell’appaltatore, esistendo specifiche figure professionali, quali il direttore dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per la sicurezza, a ciò espressamente preposte.