
Una società aveva effettuato lavori in appalto su alcuni componenti degli airbag per automobili, in particolare, di tempratura delle boccole (trattamento termico delle boccole destinate ad essere montate sugli airbag). A causa del lavoro svolto male, divenivano inutilizzabili. La danneggiante aveva chiamato in causa il suo assicuratore con cui aveva una polizza di copertura di danni a terzi da prodotto difettoso, ma l’assicuratore ne eccepiva la non validità e la Cassazione Civile n.2663/2021, nell’accogliere il diniego della Compagnia di assicurazione, ne illustrava le motivazioni.
In primo luogo, l’attività svolta dalla ricorrente non atteneva un contratto di vendita o di fabbricazione, ma di appalto per la prestazione di un servizio d’opera specifico; in secondo luogo, la polizza stipulata dall’appaltatore prevedeva che: “ l’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza. Per i quali l’assicurato rivesta la qualità di produttore dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.
Pertanto, come già deciso dalla Corte di merito che aveva ritenuto escluso dalla copertura assicurativa il danno in questione, la polizza copriva i danni a terzi causati dalla realizzazione di un prodotto difettoso, collegabili ad un qualche fatto accidentale. In sostanza, la tipica assicurazione per la responsabilità da prodotto difettoso che presuppone, intanto, un prodotto e la sua circolazione.
Nel caso specifico, quindi, la mera lavorazione di “tempratura” di un bene fornito da altri non poteva considerarsi come produzione di un bene ed il danno imputato all’appaltatore rappresentava un danno da inadempimento contrattuale, ossia da inesatta esecuzione della prestazione d’opera, mentre la copertura assicurativa in questione, non interveniva per gli inadempimenti e le loro conseguenze pregiudizievoli, ma per il danno causato dal prodotto, cioè un danno che derivi a terzi dalla difettosa realizzazione del bene.
La S.C., quindi, concludeva: “Si tratta di due diverse fattispecie: una ha ad oggetto il danno che l’avente causa, il committente, lamenta per l’inesatta esecuzione della prestazione ed è un danno da inadempimento; l’altro è il danno che il terzo (ammesso che possa ricomprendersi l’acquirente del servizio) lamenta non in quanto creditore della prestazione inadempiuta, ma in quanto utilizzatore del prodotto e per via delle conseguenze della sua difettosità. “.