La polizza assicurativa, sottoscritta dalle parti, non era una polizza generica, bensì stipulata in relazione alla esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un immobile e l’attività assicurata era, quindi, quella di esecuzione di particolari lavori di ristrutturazione previsti dal contratto di appalto che, necessariamente, comprendevano rumorose demolizioni e ricostruzioni.

Con l’accertamento di un danno da “immissioni acustiche” a causa delle attività di cantiere, la Corte d’Appello, aveva escluso che tale tipologia di danno rientrasse nella garanzia assicurativa, sulla base dell’articolo delle condizioni generali di contratto, che in sintesi prevedeva: “Esclusioni – l’assicurazione non comprende … l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha cagionati… “. Una clausola da non considerare, a detta della Corte d’Appello, come limitativa della responsabilità, “.. ma una clausola avente ad oggetto la determinazione del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa e quindi volta a specificare il rischio garantito, operante ed efficace a prescindere da una specifica sottoscrizione.”.

La Cassazione Civile n.9380/2016 nel cassare la sentenza impugnata, censurava il fatto della mancanza assoluta di “ .. una indagine ermeneutica sulla polizza nel suo complesso e sulla funzione del contratto, oltre che sulla collocazione della clausola nelle condizioni generali, non collegate al testo principale neppure da una chiara clausola di rinvio.”
La S.C. ribadiva la regola fondamentale nell’interpretazione dei contratti che attiene la ricerca della “comune intenzione delle parti”, senza “limitarsi al senso letterale delle parole” (così l’art.1362 c.c., comma 1). “.. Ciò vuol dire che il testo del contratto è importante ma non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti.”…. “…il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi.”. “Una regola antitetica, dunque, al criterio applicato dalla Corte d’appello, la quale dopo aver rilevato il senso letterale delle parole estrapolate neppure da una clausola del contratto ma da una condizione generale ad esso applicabile in quanto richiamata, e neppure dall’intero testo di tale condizione, ma estrapolando di essa una singola frase, ha arrestato la propria indagine ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento.”.

Non vi è dubbio che il contratto di assicurazione fosse stato negoziato e predisposto allo scopo di garantire l’appaltatore da tutti i rischi di danni a terzi derivanti dalla esistenza di un ampio cantiere, operativo per mesi, all’interno del quale si realizzavano lavori di ristrutturazione, necessariamente e ordinariamente comprensivi di demolizioni e ricostruzioni, pertanto, la clausola di esclusione di polizza attinente “.. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento delle falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento”, secondo la Corte d’Appello, avrebbe ricompreso nella nozione di inquinamento quello acustico.

Concludeva, inoltre, la S.C., nelle sue osservazioni, che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del principio di diritto dettato da Cass. civ. n.866/2008, per cui : “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art.1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.