L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario.
L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore.
La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta.
Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione.
È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa.
Se il contratto di trasporto, quindi, attiene un contratto di compravendita, l’avente diritto al rimborso sarà il mittente o il destinatario a seconda che sia stato o meno adempiuto l’obbligo di consegna al vettore o allo spedizioniere (art.1510, secondo comma, cod. civ.).
La giurisprudenza di cassazione ha, però, da tempo stabilito che nella vendita con spedizione il contratto di trasporto mantiene una sua autonomia, ed è soggetto alla disciplina degli artt.1683 e seguenti del codice civile. Ciò comporta che, anche dopo la consegna della merce al vettore, il mittente-venditore conserva i diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino a quando, giunta la merce a destinazione o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare, il destinatario non ne chieda la consegna al vettore, ex art.1689, primo comma, cod. civ.. (vds. in tal senso Cass civ. n.8212/2001 e Cass. civ. n.553/2012).
La consegna della merce al vettore, pertanto, mentre libera il mittente-venditore dall’obbligo di consegna, non trasferisce al compratore-destinatario i diritti derivanti dal trasporto (ex art.1685 cod. civ.) per cui il destinatario può esercitare tali diritti ed esigere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, solo dopo che la merce è arrivata a destinazione o dopo che è scaduto il termine entro cui la stessa sarebbe dovuta arrivare (Cass. civ. n.2094/2008).
Nel caso in specie, la merce non era mai arrivata al destinatario.