Il danno non patrimoniale da lesione alla reputazione commerciale, deve essere accertato in relazione a due aspetti:

“a) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenità degli amministratori della persona giuridica che afferma di essere stata danneggiata, e quindi di rimbalzo sulla società stessa;

b) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all’immagine pubblica della persona giuridica.”

Detti pregiudizi non patrimoniali, inoltre, per essere risarcibili, devono superare una soglia minima di tollerabilità, ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, per evitare di ristorare come danni dei semplici fastidi o disagi.

Le osservazioni sul tema, da parte della Cassazione Civile n.13264/2020, hanno ribadito il conforme orientamento giurisprudenziale, per cui l’attribuzione del risarcimento del danno deve consistere in fatti di tangibile gravità e ricordato alcune decisioni sull’argomento. A tal riguardo: “.. Cass. civ. n.11446/2017, avente ad oggetto una ipotesi di danno non patrimoniale causato dal delitto di corruzione; è il caso di Cass. civ. n.20643/2016, ……….., avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore d’una grande società commerciale, diffamata per mezzo della televisione, dopo che in un telegiornale a diffusione nazionale era stata data la falsa notizia dell’arresto dei suoi amministratori; è il caso di Cass. civ. n.4542/2012, la quale ha accordato il danno non patrimoniale ad un Comune che, per inettitudine dell’appaltatore, era stato costretto ad annullare una stagione teatrale; è il caso di Cass. civ. n.14766/2007, la quale ha accordato il danno non patrimoniale alla società gestore delle ferrovie, in conseguenza del delitto di corruzione commesso dal suo amministratore. E’ stata, per contro, negata la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, nel caso di fatti diffamatori a modesta diffusione (Cass. civ. n.22396/2013); oppure di fatti che, pur dannosi per la società, potevano non fossero percepibili come tali dalla collettività (come nel caso di atti di concorrenza sleale: Cass. civ. n.18082/2013).”

Nel caso in specie, attinente la chiusura di linee di credito da parte di in Istituto bancario, la S.C. ha ricordato che “…. l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento d’un duplice nesso causale:

(a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito;

(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato.

La chiusura, da parte d’un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court; oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile; od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate.

Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell’accertamento del danno in esame, che la sentenza d’appello ha effettivamente trascurato di esaminare: sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.”

E’ necessario, pertanto, prendere in esame il “fatto materiale” rappresentato dalle pregresse condizioni economiche e finanziarie della presunta danneggiata, e valutare se queste abbiano causato, concausato o soltanto accelerato il danno di cui si è chiesto il risarcimento.