Per poter dimostrare che il veicolo circoli contro la volontà del proprietario è necessario fornirne la prova, cosi come previsto dall’art.2054, terzo comma c.c. “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Una prova, dunque, che evidenzi come nonostante le cautele adottate e la diligenza nell’applicazione, il veicolo sia stato sottratto al proprietario e utilizzato.

Non sono state considerate dalla giurisprudenza esimenti da responsabilità, ad esempio, il furto del mezzo non debitamente chiuso o l’affidamento o la consegna del mezzo a un carrozziere o a una officina, se non dimostrando di aver chiuso a chiave il veicolo o adottato altre misure idonee ad evitare la circolazione del mezzo ad opera di terzi. Deve, quindi, considerarsi che l’utilizzo “contro volontà” del proprietario del veicolo, da parte di un terzo, possa avvenire, pur avendo adottato idonee misure per evitarlo, nei casi di reati (es.: furto, rapina, minaccia, etc.) ai fini, anche, di quanto previsto dall’art.122, terzo comma del Codice delle assicurazioni per cui:

“L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art.283, comma 1, lettera d) del Codice delle assicurazioni, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art.1896, primo comma, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334 cod. ass.”.

Pertanto, se il proprietario (l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria) dimostri che il mezzo é stato sottratto contro la propria volontà, pur avendo adottato le dovute cautele, non potrà essere considerato responsabile del sinistro.

Quando la circolazione del mezzo, quindi, é avvenuta “contro volontà “:

– a seguito di un reato (furto, violenza, etc.), l’assicurazione decade a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità pubblica e per l’eventuale risarcimento del danno, potrà intervenire il “Fondo di garanzia vittime della strada” che si attiverà per l’azione di regresso solo verso il conducente responsabile;

– per opera di un terzo (senza reato), l’Impresa di assicurazione risarcirà direttamente il terzo danneggiato e l’eventuale azione di regresso dell’assicuratore sarà diretta verso il conducente responsabile, per il combinato disposto degli artt.292 e 283 del Codice delle assicurazioni.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ.n.20373/2015 “per dimostrare, ai fini della prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art.2054, comma 3, c.c., che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma contro la sua volontà (prohibente domino), devono evidenziarsi atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele adottate. Elementi non ravvisati, nel caso in specie, ove il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al sinistro, con evidente leggerezza, aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi nel cruscotto per cui la circolazione del veicolo, seppur senza il consenso del proprietario (invito domino), fa persistere l’operatività del contratto di assicurazione e non consente la domanda proposta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.”;

– Cass.Civ.n.1820/2016 “Per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all’art.2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. civ. n.15478/2011; Cass.civ. n.15521/2006,- Cass.civ. n.10027/2000; Cass.civ. n.8461/1994; Cass.civ. n.3138/1990; Cass.civ. n.5601/1989; Cass.civ. n.8495/1987; ……. ).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato in facto che il proprietario del veicolo BMW ne custodiva le chiavi in luogo “noto ed accessibile”, e si limitava ad esigere che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione. Ha, di conseguenza, concluso che l’ordine rivolto ai dipendenti di usare il veicolo solo previa autorizzazione del proprietario costituisse comportamento inteso a impedire la circolazione del veicolo. Così decidendo, la Corte d’appello è dunque incorsa in un tipico “vizio di sussunzione”, in quanto ha applicato l’art.2054, comma 3, c. c., ad una fattispecie concreta da esso non contemplata.

L’esclusione della responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del veicolo, infatti, per quanto detto esige secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’adozione di “misure concrete” volte ad impedire la circolazione, mentre nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto esclusa la responsabilità del proprietario in assenza di qualsiasi adozione di quelle misure.