
Veniva richiesto il risarcimento dei danni alla persona, a causa dell’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, non autorizzato, nel centro di un paese e si riteneva sussistere la responsabilità del sindaco per avere omesso di adottare i provvedimenti necessari a tutela della pubblica incolumità.
La Cassazione Civile n.1180/2022, sul caso, ha osservato come, “ai sensi dell’art.57 r.d. 18 giugno 1931 n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è necessaria, per l’accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal “podestà” (sindaco) (art.1, comma 4, del medesimo r.d. n.773/1931).
In tale veste il sindaco opera — in virtù della funzione esercitata, diretta al mantenimento dell’ordine pubblico oltre che alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini — non quale capo dell’amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di Governo (v. Cass. Civ. n.2726/1990). “.
Da rammentare, inoltre, che ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. d), legge 8 giugno 1990, n.142 (abrogato e trasfuso nell’art. 57 d. Igs. 18 agosto 2000, n.267), ma applicabile nel caso di specie e nel tempo dell’evento occorso «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: ….. d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto».
Nell’ambito, pertanto, di tale quadro normativo di riferimento, l’art.2043 c.c. esprime una responsabilità (extracontrattuale), anche, per la pubblica amministrazione se il danno è riferibile, per l’esistenza di un nesso eziologico, ad un comportamento antigiuridico, commissivo od omissivo, della stessa. Una responsabilità applicabile anche in caso di condotta omissiva e cioè quella di omessa vigilanza, configurabile ogni qual volta la pubblica amministrazione che può e deve intervenire non l’abbia fatto.
Gli elementi che caratterizzano la condotta omissiva colposa del sindaco e la riferibilità causale dell’evento dannoso a detta condotta sono, in particolar modo, rintracciabili quando:
– sia accertata la piena consapevolezza del programmato spettacolo pirotecnico;
– vi sia una prevedibilità del danno, insita nella natura dello spettacolo medesimo, previa la necessaria autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza;
– l’inerzia si sia manifestata sia in fase preventiva (per la mancata adozione delle misure atte ad impedire il programmato svolgimento del non autorizzato spettacolo pirotecnico), sia in fase eventualmente repressiva (per non avere il sindaco informato il prefetto dell’organizzazione di giochi d’artificio non autorizzati);
– la riferibilità causale dell’evento (anche) a tale condotta che l’uso accorto dei poteri di vigilanza avrebbe impedito.
D’Altronde, sulla P.A. ricade l’obbligo di vigilare sul «corretto espletamento dell’attività», «a maggiore ragione quando essa non sia stata oggetto di alcuna autorizzazione», senza poter escludere la responsabilità del Sindaco ritenendo che il mancato rilascio dell’autorizzazione esaurisse i suoi compiti al riguardo.