
La Cassazione Civile con Ordinanza n.1465/2018 ha affrontato il tema della nozione di “sinistro” chiarendone il significato e definendone i contorni, alla luce di un’esaustiva ricognizione sull’argomento.
La S.C. ha osservato:
“5.1. Stabilisce l’art.1882 c.c. che l’assicurazione contro i danni è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto “da un sinistro”.
In base al testo considerato il Thesaurus della nostra lingua (Battaglia, Grande dizionario etimologico della lingua italiana, Torino 1998, vol. XIX, p. 75, ad vocem), il lemma “sinistro” ha il significato – per quanto rileva ai nostri fini – di “evento sfavorevole, dannoso; disgrazia, sciagura; incidente, avversità”.
Questo è indubbiamente il significato avuto presente dal legislatore, non solo nel codice civile, ma in centinaia di testi normativi.
Che in materia assicurativa “sinistro” sia sinonimo di “evento dannoso” emerge dal codice civile (cfr. gli artt.1892, 1898, 1900, 1905 c.c.); dal codice della navigazione (cfr. gli artt. 91, 209, 343, 353, 514, 727, 832 cod. nav.); dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione (cfr. gli artt. 3, 94, 465, 466 bis, 523 reg. esec. cod. nav.); dall’art.642 c.p.; dall’art. 110 cod. pen. mil. pace; per non dire di una infinità di fonti normative di secondo grado, quali i regolamenti ministeriali o delle autorità di vigilanza {ad esempio, l’art.1, comma 1, lettera (h-bis), d.m. 30.1.2009 n.19, il quale definisce “sinistro” “l’azione od omissione che causa il danno patrimoniale”; ovvero, analogamente, l’art.1, comma 1, lettera (f), del Provvedimento ISVAP 25.8.2010 n.2827].
Che per “sinistro” debba intendersi “evento dannoso” è confermato, infine, dalla legislazione comunitaria: in tal senso infatti il lemma “sinistro” è usato nel testo italiano della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (“Concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”) e della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 “In materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)”). Nell’uno e nell’altro caso il lemma “sinistro” si è tradotto il francese “accident” e l’omofono inglese “accident”, che hanno pur essi il significato di “fatto dannoso”, e non di “richiesta risarcitoria”.
In conclusione, per l’interpretazione letterale, il lemma “sinistro” che compare nell’art.1882 c.c. indica un evento avverso, dannoso e non voluto dall’assicurato.
Il “sinistro” di cui è menzione nell’art.1882 c.c. è l’avveramento del rischio di cui all’art.1895 c.c.: quest’ultimo è il rischio in astratto, l’altro è il rischio in concreto o rischio avverato.
Tra rischio e sinistro esiste dunque un rapporto di circolarità: se manca il primo non può avvenire il secondo; ed il secondo deve essere conseguenza di un rischio assicurabile.
Il rischio assicurabile nell’assicurazione contro i danni è quello che ha ad oggetto un evento dalle seguenti caratteristiche: sia futuro, possibile, incerto, oggettivamente esistente e non artificialmente creato, derivante da causa non voluta, pregiudizievole per l’assicurato Il “sinistro” di cui all’art.1882 c.c., di conseguenza, anche per l’interpretazione sistematica, oltre che per quella letterale, deve essere un evento avverso, pregiudizievole e non voluto.
5.3. Assicurato ed assicuratore hanno ampia facoltà di trascegliere quali rischi assicurare, entro quali limiti, a quali condizioni e per quale valore.
Non hanno, invece, la facoltà di pattuire che per “sinistro” debba intendersi un evento privo dei caratteri di incertezza, possibilità, dannosità, indesiderabilità.
Non l’hanno perché, se fosse altrimenti, nulla distinguerebbe più l’assicurazione dalla scommessa. E’ insegnamento risalente e autorevole, infatti, che nell’assicurazione il rischio è effettivamente esistente; nella scommessa il rischio è artificialmente creato dalle parti.
E prevedere che l’assicuratore si obblighi a dare “100” all’assicurato, in presenza d’un evento che non sia dannoso di per sé, ma debba considerarsi tale per patto contrattuale, costituisce giustappunto una scommessa.
In conclusione, se le parti hanno la facoltà di assicurare qualsiasi tipo di rischio, non hanno la facoltà di definire “sinistro” un evento che non costituisca avveramento del rischio assicurato, e sia privo dei caratteri di quello: ovvero non volizione e dannosità.
5.4. Il problema appena esaminato non è nuovo: tutta la storia del diritto delle assicurazioni è costellata di periodici scivolamenti del contratto d’indennità verso il contratto d’azzardo, per fini più o meno commendevoli; e sempre il legislatore od i giureconsulti intervennero ad impedire questo fenomeno, consapevoli che il rilievo economico- sociale del contratto di assicurazione non può tollerare degenerazioni funzionali.
Nelle assicurazioni marittime medioevali e rinascimentali, ad esempio, al fine di prevenire contestazioni pretestuose da parte dell’assicuratore circa l’esistenza e l’entità del pregiudizio patito dall’assicurato, cominciarono a diffondersi clausole che elevavano al rango di sinistro non l’affondamento della nave, ma la richiesta del beneficiario (le clausole “interesse o non”, “habeat ve! non”, “valguen mas o menys”, “esclusa ogni prova del carico e della proprietà”, “vuoto per pieno”, ed altre similari).
La liceità di patti simili (le cc.dd. “scommesse sul felice arrivo della merce a destinazione”, o “assicurazione impropria”) fu aspramente avversata da insigni giureconsulti (il Santerna, il Baldasseroni, l’Ennerigon) i quali ravvisarono nel concetto di “interesse” (ovvero la sussistenza, in capo al beneficiario, di un “interesse assecurari3 il criterio discriminante tra il trasferimento del rischio per una causa “giusta e utile” e l’alea artificialmente creata dalle parti, che caratterizza invece la scommessa.
Se ne dedusse che quando le parti concordano di qualificare “sinistro” un evento al cui avverarsi l’assicurato non ha un interesse contrario, “dessa non è una vera assicurazione, e non ne ha che il nome”.
Ed infatti anche le leggi marittime di quasi tutti gli Stati europei vietarono, a più riprese, i patti assicurativi volti a sganciare il diritto all’indennizzo dall’avverarsi d’un “sinistro” che non fosse un evento dannoso e non voluto (a Genova, a Venezia, a Barcellona, in Inghilterra, in Olanda).
In conclusione, i giuristi di tutte le epoche hanno avuto sempre ben chiaro ciò: che quando, sotto la spinta delle prassi commerciali o della convenienza degli affari, si lasciasse alle parti la facoltà di definire quomodolibet la nozione di “sinistro” in campo assicurativo, si finirebbe per sovvertire la funzione e la natura del contratto d’assicurazione, che si trasformerebbe da patto d’indennità in scommessa.
6. Si è dunque visto che:
(a) nell’assicurazione danni il “sinistro” di cui all’art.1882 c.c. deve consistere in un evento dannoso e non voluto;
(b) non è consentito alle parti derogare a tali criteri;
(c) il patto col quale si qualificasse come “sinistro” un evento privo del carattere di dannosità, ovvero al cui avverarsi l’assicurato non abbia un interesse contrario, sarebbe una scommessa e non un’assicurazione.
In quanto tale, sarebbe nullo se stipulato da una impresa di assicurazione, la quale ha l’obbligo di limitare la propria attività alla stipula di contratti assicurativi (art. 11, comma 2, d. Igs. 7.9.2005 n. 209), salve le eccezioni previste dalla legge (tra le quali ovviamente non rientra la raccolta di scommesse).
I princìpi sin qui riassunti sono pacifici per secolare dottrina.
Occorre ora chiedersi se essi possano soffrire eccezione, nel campo dell’assicurazione della responsabilità civile.
6.1. L’assicurazione della responsabilità civile è un sottotipo dell’assicurazione danni. Se ne distingue perché la “cosa” esposta al rischio non è un bene determinato, ma il patrimonio dell’assicurato. Per questa ragione la si definisce “assicurazione di patrimoni”, per distinguerla dalle “assicurazioni di cose”.
Nessuno, tuttavia, ha mai dubitato che anche nell’assicurazione della responsabilità civile, in quanto sottotipo dell’assicurazione danni, debba sussistere un rischio ed un interesse.
Il rischio nell’assicurazione di responsabilità civile è così definito dall’art.1917, comma primo, c.c.: “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Dunque secondo la previsione legislativa nell’assicurazione di responsabilità civile il rischio in astratto è l’impoverimento dell’assicurato; il “sinistro” (o rischio in concreto) è la causazione, da parte dell’assicurato, d’un danno a terzi del quale debba rispondere.”