Il Codice delle Assicurazioni Private prevede, a partire dal 1 gennaio 2006, che anche i danni riportati dal terzo trasportato in caso di incidente siano soggetti ad indennizzo anche in caso di sinistro che non coinvolga altri veicoli oltre quello dove si trova il trasportato, a prescindere dalla responsabilità del conducente e dalla natura del trasporto. Tale norma prevede infatti che il risarcimento avvenga a cura dell’impresa di assicurazione con cui il conducente del mezzo aveva stipulato la polizza Rc Auto entro il massimale di polizza stabilito dal contratto. Risulta così ininfluente l’eventuale responsabilità del conducente nel sinistro, come è del tutto indifferente il fatto che si trattasse di un passaggio concesso a titolo gratuito oppure oneroso.
La richiesta di risarcimento quindi, correlata da tutta la documentazione comprovante il danno subito (referti ospedalieri, diagnosi e prognosi) dovrà essere effettuata dal trasportato direttamente alla Compagnia assicurativa del mezzo sul quale viaggiava, attraverso una procedura di risarcimento diretto che è regolata dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. Sarà poi l’impresa di assicurazioni a rivalersi sull’altra Compagnia per ottenere il rimborso di quanto pagato al trasportato, nel caso in cui l’altro veicolo coinvolto nell’urto risulti essere il responsabile civile del sinistro stesso.
Se nel veicolo, al momento dell’impatto, si trovavano due o più trasportati, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 140 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina l’ipotesi in cui il risarcimento complessivamente dovuto supera la somma assicurata. In tal caso i diritti vantati dalle persone coinvolte e danneggiate vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate con la Compagnia.
L’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni prevede che tale azione potrà essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui il passeggero che ha subito lesioni ha richiesto il risarcimento del danno alla Compagnia.
In caso di azione giudiziale per ottenere il riconoscimento del danno, il passeggero dovrà rivalersi sulla Compagnia di assicurazione del vettore. La compagnia del responsabile civile tuttavia ha la facoltà di intervenire nel giudizio ed estromettere l’assicurazione del vettore. In tal caso, riconosce la totale responsabilità del proprio assicurato.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.20654/2016 “Il terzo trasportato che, ai sensi dell’art.141 del Codice delle Assicurazioni, esercita l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare solo di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo. Egli è invece esonerato dalla prova circa le concrete modalità dell’incidente, volta a individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art.141 cod. ass..”
– Cass.Civ. n.12281/2016 “Se la polizza RC auto contiene una clausola che subordina la copertura della responsabilità civile verso i terzi trasportati al fatto che il trasporto venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione occorre fare due precisazioni: quanto al primo elemento, esso è oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice di merito; quanto al secondo elemento, la disposizione contrattuale non può ricomprendere anche la violazione, commessa dal conducente del veicolo, delle regole di comportamento del codice della strada e di quelle di comune prudenza”.