In materia di procedura di risarcimento diretto, di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il danneggiato può aver diritto, entro certi limiti, al ristoro delle spese legali connesse all’attività di un professionista che lo abbia assistito. La previsione contenuta nel sopracitato articolo 149 cod. ass. va letta in relazione a quella di cui all’articolo 9, comma 2, del D.P.R n.254 del 18 luglio 2006: “nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.”.

La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese sottolineato la necessità di una corretta interpretazione del suddetto articolo 9, non potendosi escludere aprioristicamente il risarcimento delle spese legali. Ad esempio, sono irrisarcibili le spese legali quando la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, i danni da esso derivati sono modestissimi e l’assicuratore ha prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Di contro, sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici ovvero quando il danneggiato non ha ricevuto la dovuta assistenza tecnica ed informativa da parte dell’assicuratore.

Giurisprudenza:

– Cassazione Civile n.11154/2015 “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 °co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato.” ;

– Cassazione Civile n.3266/2016 “Non risulta corretta l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare. “;

– Cassazione Civile n.16990/2017 “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.”