Il danneggiato, trasportato da un veicolo, che abbia agito direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, ai sensi dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, non deve dimostrare la dinamica del sinistro in quanto irrilevante ai fini della risarcibilità del danno patito. Pertanto, i testimoni citati dal trasportato, anche se parti coinvolte nel sinistro, sono validi se non viene messo in discussione il verificarsi dell’incidente occorso.
La Cassazione Civile n.1279/2019 ha osservato sull’argomento che per quanto riguarda il giudizio sulla capacità del teste, “.. l’art.100 c.p.c., rappresenta la norma cardine del sistema processuale con riguardo alla valutazione dell’interesse nel processo sia delle parti che dei testimoni, questi ultimi da ritenersi incapaci se ritenuti portatori di «un interesse che potrebbe legittimarli a partecipare al giudizio» ex art art.246 cod.proc.civ..” al fine di verificare l’ipotesi di potenziale conflitto di interessi tra parti e testimoni citati. Per fare ciò, quindi, “..è necessario comparare l’interesse della parte che agisce rispetto a quello del teste citato, e misurare quest’ultimo sulla base del suo interesse particolare all’esito della controversia instaurata dalla parte e alle circostanze per cui è chiamato a rendere la sua deposizione.”
La S.C. nel richiamare la Sentenza di Cass. civ. n.16181/2015, secondo cui il “terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art.141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art.141..”, ha ribadito che “…l’interesse del terzo ad essere risarcito del danno subito, pertanto, deve essere comparato con l’interesse primario dei testi, citati a partecipare nel procedimento de quo, a contrastare o favorire l’azione del terzo trasportato,..”.
Non vi è, quindi, in via generale e nel caso in specie, un interesse personale volto ad accertare la dinamica dell’incidente e relativo responsabile. Elementi questi, del tutto indifferenti per il terzo danneggiato, quale titolare del diritto al risarcimento, facendo così decadere l’incapacità di poter testimoniare proprio per l’assenza dell’interesse dei testi in relazione al risarcimento diretto del danneggiato, mai messo in discussione dall’assicuratore, in ordine al verificarsi dell’incidente.
“Nel caso concreto, difatti, l’interesse della terza trasportata ad essere direttamente risarcita per le lesioni subite dalla compagnia assicuratrice del trasportante è correlato all’onere di dimostrare la riconducibilità delle lesioni lamentate essendo mancato l’intervento dell’ambulanza, di agenti di Polizia o dei Carabinieri sul luogo del sinistro…. “.