Cos’é il diritto di accesso agli atti nell’r.c.a.?
Il Codice delle Assicurazioni Private disciplina il diritto di accesso agli atti: i contraenti, gli assicurati e i danneggiati hanno il diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo del sinistro. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta, nella quale devono essere indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, nonché l’interesse personale e concreto del richiedente. In mancanza di tali elementi, l’istante è, comunque, tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta al fine di consentire all’assicurazione l’individuazione degli atti in cui tali dati e informazioni siano eventualmente contenuti. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, cod. ass. “fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”. Un richiamo al primo comma è contenuto nell’ultimo comma della disposizione: “Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il … Continua a leggere...