Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

La Corte di Cassazione civile n.23762/2022 , in tema di polizza per la responsabilità civile verso terzi,  ha espresso il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.”. La S.C. ha ripercorso la consolidata giurisprudenza sul concetto di “accidentalità” per cui “il rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art.1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque … Continua a leggere...
Vacanza rovinata: le clausole di polizza

Vacanza rovinata: le clausole di polizza

A fronte di una domanda risarcitoria, da parte di clienti, per pretesa vacanza rovinata, l’agenzia di viaggi aveva chiamato per la manleva la propria Compagnia di Ass.ni che, in sede di giudizio di merito, opponeva per il risarcimento la clausola di polizza in cui l’Assicuratore “si obbliga a tenere indenne l’Assicurato… per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti”, e affermando che nel caso in esame la responsabilità dell’Agenzia di viaggi “deriva dall’inadempimento degli obblighi informativi”. Una fattispecie, quindi, che esulerebbe dal rischio garantito, “che espressamente si riferisce ai danni cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e non in conseguenza di inesatto adempimento degli obblighi contrattuali”. La Cassazione civile n.15893/2023, invece, nell’accogliere il ricorso dell’agenzia di viaggi, ha ricordato, ex multis, la pronuncia di Cass. civ. n.23762/2022, la quale insegna che “nell’assicurazione di responsabilità civile, la clausola con cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a corrispondere come risarcimento di danni causati “ in conseguenza di un fatto accidentale non può intendersi nel senso che escluda la copertura assicurativa per i fatti colposi, perché “tale interpretazione renderebbe nullo … Continua a leggere...
Condominio: guasti accidentali e responsabilità verso terzi

Condominio: guasti accidentali e responsabilità verso terzi

Un Condominio era stato ritenuto responsabile per danni a terzi a seguito di infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario a servizio dello stabile e l’assicuratore del Condominio veniva chiamato per rispondere del danno. Dall’accertamento tecnico non si riscontravano danni conseguenti a rottura accidentale degli impianti a servizio del Condominio bensì riconducibili ad alcune deficienze accertate del sistema fognario dello stesso Condominio e la Corte di merito osservava sul caso che la garanzia dedotta in polizza era prevista per la sola rottura accidentale degli impianti e non ad un evento connesso, ad esempio, a normale usura o alla inidoneità dei materiali con cui l’impianto era stato realizzato. Rigettava, pertanto, la domanda di garanzia del Condominio verso il proprio assicuratore sulla base dell’assenza di “accidentalità” dell’evento. La Cassazione Civile n.18320/2023, a fronte del ricorso del Condominio, chiariva, di nuovo, l’interpretazione dell’aggettivo “accidentale” attinente non al danno diretto all’immobile condominiale derivante da un guasto (in ipotesi di polizza danni), bensì quello relativo all’assicurazione della responsabilità civile. Da consolidata giurisprudenza, infatti, la polizza per la “responsabilità civile verso terzi – R.C.T.” “…non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e … Continua a leggere...