La responsabilità del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli

La responsabilità del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli

In relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione di un volo di linea, la Cassazione Civile n.3165/ 2021 ha confermato che “.. la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo III”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (parag. 1) e dei “danni ai bagagli” (parag. 2), contemplando in quest’ultima una specifica ed autonoma, rispetto a quella del parag. 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale “Nel trasporto di … Continua a leggere...
Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

In tema di trasporto aereo, “ Il trasporto amichevole (o di cortesia), in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione (siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensì governato dai principi della responsabilità extracontrattuale), sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’art.35 di detta Convenzione.”. Con questa affermazione, Cass. civ. n.32778/2019, ne ha illustrato le motivazioni, ai sensi del comma 1 dell’art.1 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia nel 2004, Regolamento CE del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002) in tema di responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, che recita: “…La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo”. Un ambito di operatività, quindi, che deve ritenersi circoscritta a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo per l’esercizio del trasporto (di … Continua a leggere...
L’handling e la responsabilità del gestore dell’aeroporto

L’handling e la responsabilità del gestore dell’aeroporto

In tema di risarcimento dei danni ad un aeromobile, a causa della collisione dell’elica del motore contro un “tacco di parcheggio” (dispositivo utilizzato per bloccare le ruote degli aeromobili in sosta), si era ritenuta applicabile la responsabilità da custodia, ex art.2051 c.c., a carico del gestore dell’aeroporto. Non vi era prova dell’esatta ubicazione del c.d. “tacco” e cioè se nella piazzola di sosta dell’aeroporto oppure nell’area di competenza dell’operatore handling, ma tale circostanza era stata ritenuta irrilevante, non avendo il gestore dell’aeroporto “fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”, ovunque esso si fosse verificato, prova dalla quale era onerata, nella sua qualità di “custode dell’intera struttura aeroportuale”. Per esaminare l’evento occorso, Cass. civ. n.2327/2018 ha ripercorso ed illustrato le caratteristiche giuridiche in ordine ai rapporti tra il c.d. “ente di gestione” (“il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato”), così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 e l’handler aeroportuale. Con il termine … Continua a leggere...
Polizza Infortuni ed R.C.T.: il diritto di surroga dell’assicuratore

Polizza Infortuni ed R.C.T.: il diritto di surroga dell’assicuratore

A seguito di una collisione con i cavi di un elettrodotto era precipitato al suolo un’elicottero di proprietà di una società di navigazione area, causando il decesso di un trasportato a bordo. In base alla polizza assicurativa della società, veniva versato un indennizzo ai congiunti della vittima. L’assicuratore, dopo la liquidazione dell’indennizzo, intese surrogarsi, ex art.1916 c.c., nei diritti dei predetti congiunti (che avevano accettato gli importi a tacitazione di ogni pretesa) ed agire in giudizio nei confronti della società di navigazione aerea per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo versato. La polizza assicurativa, a detta dell’Assicuratore, era stata stipulata per gli infortuni all’equipaggio e ai passeggeri dei velivoli, ma sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettarono l’istanza di surroga, in particolare, per un’ “Appendice” alla polizza assicurativa in cui si prevedeva che «la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro». Si ribadiva, pertanto, che la società di navigazione aerea non poteva essere soggetta all’azione di surroga in quanto non era terza rispetto all’assicurazione, dato che la polizza era «finalizzata a sottrarla al rischio di qualsiasi eventuale azione di responsabilità per danni causati ai trasportati dai veicoli di sua proprietà» e … Continua a leggere...
Ritardo nel volo e sosta: il risarcimento ai passeggeri del vettore aereo

Ritardo nel volo e sosta: il risarcimento ai passeggeri del vettore aereo

Veniva condannata al risarcimento dei danni una Compagnia aerea russa, a causa del ritardo di oltre ventiquattro ore per il volo di seconda tratta, che avrebbe riportato i viaggiatori a casa. Giunti, infatti, nello scalo intermedio, i passeggeri erano rimasti bloccati per tutto il pomeriggio e poi collocati, a spese del vettore aereo, presso un albergo rimanendovi fino alla mattina successiva, con obbligo di permanenza all’interno delle camere e divieto di usufruire dei servizi dell’hotel. In tale situazione, la Compagnia aerea aveva fornito, esclusivamente, un cestino di alimenti e bevande per la colazione e poi aveva provveduto ad imbarcarli solo nel pomeriggio del giorno dopo. Il Giudice adito, condannava il vettore aereo al pagamento a favore di ciascun viaggiatore, di un importo di 616,00 Euro, di cui Euro 600,00 per compensazione pecuniaria ex art.7 Reg. CE n.261/04 ed Euro 16,00 come ricevuta delle voci di spesa per alimenti e bevande. La Cass. Civ. n.10178/2023, a fronte del ricorso della Compagnia aerea, ha osservato come, in sede di merito, fosse stato correttamente affermato che trattandosi di vettore aereo russo,”.. non fossero applicabili né la Convenzione di Montreal del 1999 (in quanto mai ratificata dalla Federazione Russa), né il regolamento CE n.261/04, … Continua a leggere...
Navigazione aerea: la prescrizione assicurativa per il decesso del trasportato

Navigazione aerea: la prescrizione assicurativa per il decesso del trasportato

Un’Associazione di soccorso aveva stipulato una polizza per coprire gli infortuni dei soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto ed un medico perdeva la vita precipitando con l’elicottero che lo trasportava. L’aspetto controverso atteneva il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo derivante dal contratto assicurativo e cioè se di due anni, come previsto per le assicurazioni di diritto comune, ex art.2952 c.c. oppure di un anno, come previsto dall’art.547 cod. nav. (richiamato dall’articolo 1020 cod. nav.) quanto alle assicurazioni legate alla navigazione aerea. Come osservato da Cass. civ. n.24594/2023 non si trattava di una polizza multirischio volta ad assicurare rischi di natura diversa, ma pur sempre di una polizza che copriva i rischi derivanti dalla navigazione aerea che estendeva la copertura, anche, al caso in cui l’evento si fosse verificato non durante la navigazione, ma in occasione di essa (ad esempio, durante le esercitazioni con l’aeromobile). In ogni caso, pur ammettendo che si trattasse di una polizza che copriva rischi di natura diversa, la S.C. ha osservato che “…. la copertura di più rischi mediante un unico atto non rende atipico quel contratto, e cioè diverso dal tipo legale relativo all’assicurazione vita (art.1919 c.c.). L’esistenza, in un contratto di … Continua a leggere...
Aeromobile: i danni a terzi sulla superficie

Aeromobile: i danni a terzi sulla superficie

Con l’art.965 del codice della navigazione si sancisce la “Responsabilità dell’esercente per danni a terzi sulla superficie” che recita: “ La responsabilità dell’esercente per i danni causati dall’aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e’ regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746 cod. nav.”. Per il risarcimento complessivo del danno, ex art.971 cod. nav., l’esercente responsabile (artt.965, 966 e 967 cod. nav.) risponde nel limite delle somme previste dalla normativa comunitaria, come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile. In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce come previsto dall’art.968 cod. nav. e nell’ambito della limitazione di cui all’art.969 cod. nav.. Nel caso previsto dall’art.968 cod. nav., “.. l’esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta dal terzo danneggiato” (art.970 cod. nav.) e “Tutte le norme che regolano la limitazione … Continua a leggere...
Vettore aereo: il risarcimento dei bagagli consegnati

Vettore aereo: il risarcimento dei bagagli consegnati

La Cassazione Civile n.28200/2023 ha ribadito la costante giurisprudenza di legittimità in relazione alla responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, sia se l’evento si è prodotto a bordo dell’aeromobile sia nel corso di qualsiasi momento durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati (vds. Cass. civ. n.14667/2015 e Cass. civ. n.3165/2021). Nel ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali la S.C. ha precisato che “..l’art.22 della Convenzione di Montreal disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al (comma) n.2 che, nel caso di trasporto di bagagli, “la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero“. Ciò, “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare”; in siffatta ipotesi, “il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”. “Va pertanto ribadito che l’art.22 della Convenzione di Montreal ha … Continua a leggere...
Tour operator: il ritardo del vettore

Tour operator: il ritardo del vettore

Si lamentava che “l’organizzatore del viaggio “risponde in via diretta” di qualsiasi pregiudizio derivato dalla difformità dei servizi cioè di qualsiasi “danno subìto dal consumatore” che abbia acquistato il viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico”), anche quando esso derivi dal fatto di “altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita” (tra cui, anche, il vettore di trasporto aereo), salva la possibilità di rivalersi verso di loro. Sul caso, Cass. civ. n.16529/2024, pur non escludendo la prestazione di trasporto dal novero delle singole prestazioni che integrano i vari servizi acquistati nell’articolata prestazione “turistica” del contratto, con conseguente responsabilità del tour operator anche per i danni derivanti dall’inesatta esecuzione di tale specifica prestazione, ha osservato che l’obbligazione indennitaria di cui all’art.7 del Regolamento (CE) n.261/2004 è prevista esclusivamente carico del vettore, in caso di ritardo, anche nell’ipotesi in cui il viaggiatore non dimostri di aver subìto alcun danno e che recita: ” Articolo 7 -Diritto a compensazione pecuniaria 1. C2 Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie … Continua a leggere...
Drone: l’assicurazione obbligatoria

Drone: l’assicurazione obbligatoria

Il 31 dicembre 2020 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746, recante modifiche al precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), più comunemente conosciuti come Droni. L’art.27 del Regolamento UAS-IT del 4/1/2021 in tema di assicurazione obbligatoria, recita testualmente: “1.Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell’art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l’art. 1015 del Codice della Navigazione. 2.Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all’art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.” Articolo 7 del del Regolamento (CE) 785/2004 (Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi) dispone: “1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a: Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a … Continua a leggere...