La responsabilità del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli

In relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione di un volo di linea, la Cassazione Civile n.3165/ 2021 ha confermato che “.. la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo III”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (parag. 1) e dei “danni ai bagagli” (parag. 2), contemplando in quest’ultima una specifica ed autonoma, rispetto a quella del parag. 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale “Nel trasporto di … Continua a leggere...