La franchigia aggregata

A fronte di un premio di euro 1.100.000, la polizza assicurativa di R.C.T. conteneva una clausola (definita “franchigia aggregata’) per effetto della quale l’Assicuratore si obbligava a tenere indenne l’Assicurato (nel caso in esame, una USL) solo per i sinistri che, cumulati nell’arco di un anno, avessero ecceduto l’importo di euro 1.300.000, fino ad un massimo di euro 10.000.000. Per importi inferiori, il contratto prevedeva l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire i terzi danneggiati e quello dell’Assicurato di rimborsare l’assicuratore con pagamenti rateali trimestrali. Come ricordato da Cass. Civ. n.21217/2022 : “La franchigia è il patto in virtù del quale l’assicuratore e l’assicurato concordano che una parte del rischio resti a carico (sempre, oppure a determinate condizioni) del secondo.
Può essere di vario tipo (semplice o relativa; assoluta; aggregata con o senza anticipazione): quella “aggregata”, oggetto del presente giudizio, sorse nella prassi assicurativa anglosassone, per poi approdare nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, principalmente nel campo delle assicurazione della r.c.a. di intere flotte di veicoli. Il patto di franchigia aggregata ha molteplici funzioni, e tutte certamente meritevoli:
-) responsabilizzare l’assicurato, evitando il rischio di c.d. “azzardo morale” (il rischio, cioè, che l’assicurato si abbandoni a condotte imprudenti … Continua a leggere...