Le responsabilità dell’albergatore

Le responsabilità dell’albergatore

Come indicato dalla Cassazione Civile, il “contratto di albergo” “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. (ex multis, Cass. civ. n.707/2002). Trattasi, quindi, di un contratto di tipo misto in quanto riassume in sé più e diverse prestazioni coordinate e collegate in funzione di un servizio unitario, seppur regolate dalle relative norme riconducibili al tipo di prestazione svolta, ad esempio: – godimento dell’unità abitativa (alloggio/locazione, ex artt.1022 e ss c.c. ; art.1571 e ss c.c.); – somministrazione di cibo e bevande (ex Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5); – prestazione di servizi extra-alberghieri (prestazione d’opera, ex art.2222 c.c.); – deposito delle cose portate o consegnate in albergo (deposito e/o custodia, ex artt.1783 e ss. c.c. e art.2051 c.c.); – trasporto (es. trasporto organizzato da e per l’albergo, ex art.1678 e ss c.c.); – parcheggio (es. auto nel garage dell’albergo, ex art.1322 c.c.; artt.1766 e ss c.c., art.1785 quinques c.c.); etc. (vds. ex multis, Cass. civ. n.1150/2005; Cass. civ. n.19769/2003; Cass. civ. n.9662/2000). Al contratto di albergo, inoltre, … Continua a leggere...
Furto d’auto in albergo

Furto d’auto in albergo

Un veicolo, assicurato contro il rischio di furto, veniva consegnato al personale di un albergo e successivamente trafugato da ignoti. L’assicuratore dopo aver indennizzato l’assicurato agiva in via di surroga verso l’albergo, ai sensi dell’art.1916 c.c., per la rifusione dell’importo liquidato. L’albergo si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuto indenne dal gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo che, poi, era stato sottratto. Veniva accertato che il proprietario del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo per cui, con l’indennizzo, l’assicuratore si era surrogato nei diritti dell’assicurato depositante tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario e che tale diritto aveva natura contrattuale e, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art.2946 c.c.. Sul caso, Cass. civ. n.21219/2022 ha sentenziato: “La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, … Continua a leggere...