Le responsabilità dell’albergatore

Come indicato dalla Cassazione Civile, il “contratto di albergo” “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. (ex multis, Cass. civ. n.707/2002). Trattasi, quindi, di un contratto di tipo misto in quanto riassume in sé più e diverse prestazioni coordinate e collegate in funzione di un servizio unitario, seppur regolate dalle relative norme riconducibili al tipo di prestazione svolta, ad esempio: – godimento dell’unità abitativa (alloggio/locazione, ex artt.1022 e ss c.c. ; art.1571 e ss c.c.); – somministrazione di cibo e bevande (ex Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5); – prestazione di servizi extra-alberghieri (prestazione d’opera, ex art.2222 c.c.); – deposito delle cose portate o consegnate in albergo (deposito e/o custodia, ex artt.1783 e ss. c.c. e art.2051 c.c.); – trasporto (es. trasporto organizzato da e per l’albergo, ex art.1678 e ss c.c.); – parcheggio (es. auto nel garage dell’albergo, ex art.1322 c.c.; artt.1766 e ss c.c., art.1785 quinques c.c.); etc. (vds. ex multis, Cass. civ. n.1150/2005; Cass. civ. n.19769/2003; Cass. civ. n.9662/2000). Al contratto di albergo, inoltre, … Continua a leggere...