Rischi operativi: il mancato ritiro dei prodotti alimentari

Per un’allerta sulla partita di beni alimentare, segnalata dalla AUSL, ai sensi dell’art.50 del Reg. CE n.178/2002, l’azienda produttrice non aveva ritirato il prodotto dal mercato. Venuta meno l’allerta, veniva contestata al produttore la violazione delle norme per la mancata attivazione delle procedure di ritiro del prodotto interessato. La Cassazione civile n.22024/2022 nel confermare l’illecito, già perfezionatosi per l’inerzia del produttore e protrattosi in vigenza dello stato di allerta, ha affermato che la cessazione di detto stato non può avere in alcun modo efficacia sanante per la violazione già commessa. In particolare, la S.C. ha evidenziato i riferimenti normativi, relativi al caso in specie, quali l’art.19 del Reg. CE n.178/2002 e l’art.3 del D.Lgs. n.190/2006 ed osservato che: “La cogenza del principio di precauzione è stata poi ribadita anche dalla giurisprudenza nazionale, ed in particolare dal Consiglio di Stato che ha affermato che (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n.6655) il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria (art.7, Regolamento n.178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva … Continua a leggere...