Rischi operativi: il mancato ritiro dei prodotti alimentari

Rischi operativi: il mancato ritiro dei prodotti alimentari

Per un’allerta sulla partita di beni alimentare, segnalata dalla AUSL, ai sensi dell’art.50 del Reg. CE n.178/2002, l’azienda produttrice non aveva ritirato il prodotto dal mercato. Venuta meno l’allerta, veniva contestata al produttore la violazione delle norme per la mancata attivazione delle procedure di ritiro del prodotto interessato. La Cassazione civile n.22024/2022 nel confermare l’illecito, già perfezionatosi per l’inerzia del produttore e protrattosi in vigenza dello stato di allerta, ha affermato che la cessazione di detto stato non può avere in alcun modo efficacia sanante per la violazione già commessa. In particolare, la S.C. ha evidenziato i riferimenti normativi, relativi al caso in specie, quali l’art.19 del Reg. CE n.178/2002 e l’art.3 del D.Lgs. n.190/2006 ed osservato che: “La cogenza del principio di precauzione è stata poi ribadita anche dalla giurisprudenza nazionale, ed in particolare dal Consiglio di Stato che ha affermato che (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n.6655) il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria (art.7, Regolamento n.178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva … Continua a leggere...
Rischi operativi: il prodotto finito, i danni non patrimoniali e d’immagine

Rischi operativi: il prodotto finito, i danni non patrimoniali e d’immagine

Un’azienda alimentare chiedeva il risarcimento dei danni ad un fornitore di spezie (nel caso, peperoncino) che aveva fornito una partita di merce pericolosa per la salute umana. Con l’utilizzo di dette spezie, l’azienda alimentare, veniva sottoposta ad indagini penali, sequestri e distruzione dei prodotti finiti, con i conseguenti danni. Il Tribunale condannava il fornitore delle spezie a risarcire l’azienda alimentare e condannava, altresì, la Compagnia di Assicurazione del fornitore a manlevare integralmente il proprio assicurato. L’Assicuratore eccepiva su alcune esclusioni della garanzia assicurativa prestata. Dopo il successivo intervento della Corte d’Appello, il caso, veniva sottoposto al vaglio della Cassazione Civile n.7021/2023 che nel confermare la corresponsabilità dell’accaduto, anche, a carico dell’acquirente delle spezie (azienda alimentare che doveva svolgere, anch’essa, gli opportuni controlli per la sicurezza alimentare del prodotto finito prima della distribuzione), esaminava la doglianza circa l’interpretazione delle esclusioni di copertura di una clausola della polizza assicurativa del fornitore delle succiate spezie. Nella contestazione, si sarebbe confuso, non distinguendoli, i prodotti cui si riferisce l’assicurazione (es.: il peperoncino distribuito direttamente dall’assicurato), con i prodotti del terzo che nulla hanno a che fare con quelli dell’assicurato e che avrebbero comportato l’esclusione dei danni emergenti liquidati a carico del fornitore. La S.C. … Continua a leggere...