Rischi operativi: la polizza danni all risks – l’assicuratore deve dimostrare che l’evento è escluso dall’assicurazione

Rischi operativi: la polizza danni all risks – l’assicuratore deve dimostrare che l’evento è escluso dall’assicurazione

L’assicuratore di una polizza danni eccepiva che l’evento occorso all’assicurato non era compreso tra quelli assicurati bensì contemplato nelle esclusioni previste dalla polizza. Nel primo e secondo grado di giudizio si affermava che fosse onere dell’assicurato dimostrare che il danno subito non rientrasse tra le esclusioni di polizza, cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione. La Corte di Cassazione Civile n.7749/2020 osservava sull’argomento come “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. Più precisamente, “La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non … Continua a leggere...
Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

La polizza “all risks” di un’azienda prevedeva nelle Condizioni Particolari di polizza che l’Assicuratore avrebbe risposto “… dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi” e che a seguito, come nel caso in specie, di un atto di “sabotaggio” alle botti di vino (o, comunque, di un atto vandalico o doloso), la Compagnia di Ass.ni era tenuta a rispondere dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati. Nell’ambito dei limiti di copertura per i danni causati dai suddetti eventi, la polizza prevedeva un indennizzo per sinistro non superiore al 70% della somma assicurata per ubicazione e un importo non superiore al 30% della somma assicurata alla partita “merci” per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, a seguito di “colaggio e fuoriuscita del vino”. L’azienda, ricorrente in Cassazione, contestava che la Corte di merito avesse ritenuto applicabile al sinistro la limitazione del 30% alla partita “merci” per il “colaggio e fuoriuscita del vino” e non invece la limitazione del 70% della somma assicurata a causa del “sabotaggio”. In sintesi, facendo rientrare l’evento “sabotaggio” delle botti nella nozione … Continua a leggere...