Rischi compliance: nessun rimborso per resistere all’azione senza richiesta di risarcimento – la polizza di responsabilità civile degli amministratori

Rischi compliance: nessun rimborso per resistere all’azione senza richiesta di risarcimento – la polizza di responsabilità civile degli amministratori

Non si può affermare che le spese di resistenza previste in una polizza per la responsabilità civile di amministratori, sindaci e direttori generali della società siano, comunque, dovute, anche, in ipotesi in cui non vi sia alcuna richiesta di risarcimento nei confronti degli assicurati ovvero senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale iniziato d’ufficio e conclusosi con l’archiviazione. È chiaro, come affermato dalla Cassazione Civile n.667/2016, che il presupposto per l’attivazione della copertura assicurativa in questione derivi da un danno a terzi procurato dall’attività di detti assicurati e che con l’art.1917 c.c. (commi 1 e 3) viene regolata la prestazione complessiva dell’assicuratore, oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria. L’obbligazione principale concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato, mentre quella accessoria concerne il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato. “.. la ratio di quest’ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico – patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta … Continua a leggere...
Rischi compliance: la deducibilità delle assicurazioni vita a favore degli amministratori – benefits

Rischi compliance: la deducibilità delle assicurazioni vita a favore degli amministratori – benefits

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione verso un azienda circa la deducibilità di parte dei compensi versati agli amministratori (anche soci) e di somme versate a titolo di assicurazioni diverse a favore sempre dei soci amministratori. L’Amministrazione finanziaria aveva constatato che la società, priva di personale dipendente e di struttura aziendale, svolgeva solo l’attività di locazione degli immobili di sua proprietà ad altra società (avente in comune con la contribuente gli amministratori) e rilevato che il numero degli amministratori ed i compensi erogati agli stessi era frutto di comportamento irrazionale e antieconomico, teso ad abbattere i redditi dell’impresa, disconosciendo l’inerenza dei compensi, nella misura in cui era superiore a quella corrisposta all’unico amministratore non socio per violazione degli artt.95 e 109 d.P.R. n.917/1986 e dell’art.2697 cod.civ.. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse mai evidenziato, ovvero fornito prova, del disegno abusivo o del vantaggio fiscale conseguito dalla Società la quale, al contrario, aveva dimostrato come, una volta riconosciuta la possibilità di erogare le medesime somme come utili, non si fosse conseguito alcun beneficio fiscale sia al livello di reddito di impresa che di reddito delle persone (dei soci). Fatte queste premesse, la Cassazione Civile n.33217/2018, nel … Continua a leggere...
Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

La Corte di Cassazione Civile n.11109/2015 affrontava il caso delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza assicurativa destinata a coprire il rischio della responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di una società e delle sue controllate, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicuratore aveva ottenuto ragione, nei primi due gradi di giudizio poiché, come accertato al momento della stipula, la società aveva, con dolo o colpa grave, sottaciuto la reale consistenza della propria situazione finanziaria, a quell’epoca gravemente compromessa. La società (ricorrente), aveva chiesto, in subordine, che il contratto assicurativo fosse annullato solo parzialmente e cioè in riferimento alla copertura della responsabilità delle sole persone la cui condotta colposa era stata sottaciuta, al momento della stipula. La S.C. osservava sul tema: “Con riferimento alla denuncia di violazione di legge, va ricordato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell’art.1892 c.c., sia quando le dichiarazioni reticenti provengano dal contraente, sia quando provengano dall’assicurato (arg. ex art.1894 c.c.), sia quando provengano da un terzo, quando manifesti una volontà imputabile al contraente. Nel caso di specie, pertanto, una volta accertato dalla Corte d’appello che le dichiarazioni false o reticenti ci furono e provenivano da un soggetto … Continua a leggere...
Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

La Cassazione Civile n.31204/2017 ha ripercorso e riaffermato i principi sottesi ai compiti ed alle responsabilità degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dei sindaci, dei revisori, del comitato di controllo interno, dell’organismo di vigilanza (ex d.lgs n.231/2001) delle società di capitali e del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari nelle società quotate (ex art.154-bis, d.lgs. n.58/1998). In particolar modo, per coloro che svolgono dette funzioni in società bancarie ed assicurative. Le funzioni e le responsabilità degli amministratori E’ stato definito un “sistema di controllo policentrico” al fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione e della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale. La S.C. ha osservato: “Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli. In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per … Continua a leggere...
Rischi compliance: la responsabilità degli amministratori di società privi di deleghe

Rischi compliance: la responsabilità degli amministratori di società privi di deleghe

In materia di responsabilità degli amministratori privi di deleghe, Cass. civ. n.5375/2024 ne ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali in relazione alla esclusione di una generica responsabilità per fatto altrui, riconducibile al solo fatto di ricoprire tale carica in seno alla compagine sociale. La S.C. ha osservato sul tema che “..l’esistenza, in capo a determinati amministratori, di specifiche attribuzioni o poteri non esime tout court gli altri amministratori non operativi da responsabilità per non essere intervenuti prevenendo o inibendo la prosecuzione di attività commesse in danno della società o contra legem.”. Come già precisato, infatti, da Cass. civ. n.22848/2015 “.. gli amministratori privi di deleghe sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso..”. Rispondono, quindi, della mancata attivazione e “… stante la presunzione di colpa, è sufficiente, a tal fine, che l’Autorità …….. dimostri l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, spettando a questi ultimi di provare di essersi attivati.”. Le iniziative, pertanto, assunte da un amministratore delegato benché rientranti nella sfera delle attribuzioni a lui assegnate in via esclusiva, devono, … Continua a leggere...
Rischi compliance: la condotta inerte del collegio sindacale

Rischi compliance: la condotta inerte del collegio sindacale

Si era accertato che l’intero collegio sindacale non aveva provveduto a ufficializzare le proprie dimissioni in epoca antecedente al compimento di gran parte degli atti dell’amministratore e che, anche, se rassegnate in quel periodo non sarebbero state idonee a provocare la cessazione dalla carica per l’operatività del regime di “prorogatio” e stante che detta cessazione non era opponibile al terzo, prima dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. Da tali osservazioni, la Cassazione Civile n.27789/2024 ha ripercorso la tematica della responsabilità dei sindaci di società, da cui “.. la condotta inerte e violativa dei propri doveri di vigilanza in relazione alle gravi irregolarità gestionali poste in essere dell’amministratore, esprimendo parere favorevole al bilancio … mancando di evidenziare nelle relazioni trimestrali le anomalie desumibili dalle verifiche delle scritture contabili e omettendo di adottare iniziative, quali la denunzia al Tribunale ai sensi dell’art.2409 cod. civ. ovvero la proposizione dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’ art.2393, secondo comma, cod. civ., che avrebbero potuto evitare o almeno limitare i danni subiti dai creditori sociali e dalla società..”. Sull’argomento, la S.C. ha ricordato “… che il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta … Continua a leggere...
La polizza key man e l’indeducibilità del premio

La polizza key man e l’indeducibilità del premio

Una società aveva stipulato polizze assicurative del tipo “key man” (vita ed infortunio) in relazione alle quali era assicurato il presidente del consiglio di amministrazione. Tale tipologia di polizza viene stipulata, in genere, dalle società per tutelarsi in caso di premorienza di un’importante risorsa umana aziendale (es.amministratore, direttore, imprenditore, etc.) ed ove il beneficiario della prestazione assicurativa può essere la società stessa oppure l’assicurato o i suoi eredi (come nel caso in esame). La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso il requisito di inerenza delle due polizze assicurative stipulate in favore dell’amministratore della società, accertando che la relativa spesa non solo non presentava nessuna potenzialità in ordine alla produzione di utili, ma non appariva neppure collegabile all’impresa. Sul tema, pertanto, la Cassazione Civile n.24022/2024 ha ricordato il principio, già espresso in precedenza (vds. Cass. civ. n.19204/2017 e Cass. civ. n.28004/2009), per cui: “non sono deducibili, ai sensi dell’art.75 del TUIR, i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, … Continua a leggere...