Per i danni cagionati da animali selvatici risponde la PA?
Sul soggetto tenuto a rispondere per i danni cagionati dagli animali selvatici a persone e cose, parte della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n.3384/2015), ritiene debba essere la Regione, anche in caso di delega di funzioni amministrative alle province, qualora il risarcimento non sia definito da norme specifiche. Secondo altro orientamento invece, la Regione è responsabile dei danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. “il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Provincie un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni” (Corte di Cass. civ. n.27543/2017). Cfr, anche, Cass.Civ. n.22886/2015. La responsabilità risarcitoria, in caso di danni provocati dalla fauna selvatica pertanto è imputabile alla Regione o alla Provincia, se alla stessa vengono affidati poteri concreti ed effettivi di amministrazione del territorio e di gestione degli animali liberi ivi presenti. Va da sé che la disciplina è variabile da Regione a Regione. Per quanto riguarda il profilo di responsabilità, questa è di natura extra contrattuale per i danni cagionati … Continua a leggere...