La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

In relazione alle responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, pur considerando che trattasi di attività pericolosa, l’art.2050 c.c. si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). Da tale premessa, la Cassazione Civile n.4654/2024 ha ribadito quanto già affermato da Cass. civ. n.7027/2021 e Cass. civ. n.6296/2013, confermando il seguente principio: “La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art.840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la … Continua a leggere...
Committente e appaltatore: il concorso di colpa

Committente e appaltatore: il concorso di colpa

La committente aveva chiesto il risarcimento del danno subito dal crollo del braccio di una gru e causato dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, ma si accertava, nel merito, una corresponsabilità della committente nell’accadimento dell’evento dannoso. 
Si ritenne sussistente la prevalente responsabilità dell’appaltatore, in quanto le funi che reggevano il braccio della gru si erano sfilate a causa dell’errato serraggio dei morsetti e si accertò, altresì, la responsabilità concorrente della committente per aver avallato la scelta di posizionare in senso verticale il braccio della gru. Il tutto, anche, a seguito degli accordi contrattuali che imponevano alla committente la “supervisione e la fornitura delle funi”. La Corte di Cassazione civile n.1475/2022, nella disamina del caso, ha affermato come l’art.1227, comma 1, c.c., nello stabilire se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ne diminuisce il risarcimento ed obbliga il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, al fine di indagare sull’eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza sulla genesi del danno. Seppur, nel contratto di appalto, il committente non è obbligato a sorvegliare l’esecuzione delle opere che, normalmente, avviene con piena autonomia dell’appaltatore è, però, tenuto … Continua a leggere...
Appaltatore: i termini per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Appaltatore: i termini per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Come riaffermato da Cass. civ. n.12350/2024, secondo i costanti orientamenti giurisprudenziali: “… il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art.1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.”. L’importanza degli accertamenti tecnici, a tal fine, è stata sottolineata anche (Cass. civ. n.1463/2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendo chiedere al danneggiato l’onere di proporre azioni generiche a mero carattere esplorativo. Sull’argomento vds. Cass. civ. n.32687/2019; Cass. civ. n.10048/2018, Cass. civ. n.24486/2017; Cass. civ. n.9966/2014).
Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Presso un Polo Fieristico si era gravemente infortunato, durante il montaggio di una grande tenda, un collaboratore di un’azienda committente che doveva allestire un’area espositiva, concessale in godimento. L’impresa, a seguito di condanna al risarcimento dei danni, lamentava in Cassazione che la prestazione dell’infortunato “.. fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante” e che non era stata considerata “.. l’ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti … e dunque la necessaria prova del nesso di causalità tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile”. Nella trattazione del ricorso, la Cass. Civ. n.4358/2022 affrontava le due tematiche osservando, in primo luogo, che l’infortunato (collaboratore volontario e gratuito, secondo l’azienda) non poteva considerarsi “appaltatore” terzo, in assenza di una necessaria organizzazione imprenditoriale e visto che si trattava di un dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo dei mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l’esecuzione della prestazione. Nel caso, quindi, di una prestazione d’opera (ex art.2222 c.c.) o di servizio in via autonoma si deve, normalmente, ritenere che questa sia a titolo oneroso, anche se assente la preventiva determinazione del compenso, ma … Continua a leggere...
Condominio: la frana e i lavori di galleria

Condominio: la frana e i lavori di galleria

I proprietari degli immobili condominiali chiedevano il risarcimento dei danni scaturiti dalla riattivazione di una frana quiescente e dallo sconvolgimento dell’equilibrio idrogeologico del sottosuolo, provocati dai lavori di perforazione di un versante montano per la costruzione di una galleria con l’uso di esplosivi, in applicazione degli artt.2050 e 2967 c.c. . Secondo il condominio, detti lavori avevano provocato ingenti danni strutturali agli immobili determinandone sia l’inagibilità che la necessaria demolizione e la dubbia la riedificazione. L’impresa appaltatrice, a contrario, sosteneva che la causa dei gravissimi danni era da individuarsi nella pregressa situazione costruttiva del fabbricato e nella scelta dell’Ente Provincia, stazione appaltante, di realizzare l’opera stradale su quel versante. La Corte di Appello aveva rilevato l’insussistenza di elementi utili a suffragare la correlazione diretta tra i lavori di costruzione della galleria ed il movimento di versante che aveva trascinato le fondazioni dell’edificio dei danneggiati. Sul caso, la Cassazione Civile n.14793/2024 ha, innanzitutto, premesso, in tema di accertamento del nesso di causalità di un evento dannoso, in sede civile che: “…la causalità civile guarda al danno e non all’evento … ha l’attenzione concentrata sul danno, perché la responsabilità in questo settore ruota sulla figura del danneggiato ….. la funzione della responsabilità … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003). Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore … Continua a leggere...
Incendio: il danno esistenziale

Incendio: il danno esistenziale

Durante i lavori finalizzati a stendere una guaina per l’impermeabilizzazione dell’intera copertura di un palazzo e relativa coibentazione, si sviluppava un incendio che distruggeva l’intero stabile e uno studio legale (locatario dell’ immobile) causando la perdita, oltre che degli arredi di pregio presenti nello studio, di tutta la documentazione relativa all’attività in corso, e quindi dei fascicoli, dell’intera biblioteca e dell’archivio clienti. Il danneggiato, quindi, lamentava di avere subito da tale episodio una contrazione dei suoi affari e dei suoi guadagni, ed anche un ridimensionamento dello studio legale dovuto all’abbandono degli avvocati che ne facevano parte, seguito alla perdita degli incarichi professionali. Sul caso, la Cassazione Civile n.17801/2024 nell’osservare, in tema di responsabilità ex artt.2043 o 2049 c.c., che il danno era stato causato da una errata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore che non aveva utilizzato le adeguate cautele nella realizzazione dei lavori, si è soffermata sulla liquidazione del danno personale subito dall’avvocato a seguito della distruzione e perdita dello studio legale (ex art.2059 c.c.). La S.C., infatti, ha affermato che, in sede di merito, non erano state adeguatamente valutate le specifiche conseguenze che “… l’evento aveva avuto sullo sconvolgimento delle abitudini di vita, e sui conseguenti disagi relazionali, … Continua a leggere...
Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Il ricorso in Cassazione verteva sulla violazione e falsa applicazione dell’ex art.6, D.lgs. n.494/1996 (oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. n.81/2008) nella parte in cui non era stata riconosciuta una responsabilità concorrente del committente nella causazione di un infortunio mortale, per il mancato controllo nella predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento dell’appaltatore. La ricorrente lamentava che la sentenza di merito avesse escluso la responsabilità del committente circa gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La Cassazione Civile n.18426/2022 , dalla disamina della contestata sentenza d’Appello, osservava come, nel caso specifico, fosse stata, diffusamente, motivata l’assenza di responsabilità in capo al committente dei lavori. In particolare, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro può sorgere “solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo.”. Come affermato, infatti, da Cass. civ. n.11311/2017: “L’art.2087 c.c. che, integrando le … Continua a leggere...
Edilizia: attività pericolosa

Edilizia: attività pericolosa

La Cassazione Civile n.21603/2024 ha ricordato in tema di “attività pericolose” come l’attività edilizia, sopratutto, “.. quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dall’art.2050 c.c.”. (vds. Cass. civ. n. 1954/2003; Cass. civ. n.10300/2007; Cass. civ. n.8688/2009). La S.C. ha osservato che “E’ principio consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell’art.2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. …….. Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all’esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del … Continua a leggere...
Il progettista nell’appalto privato

Il progettista nell’appalto privato

In tema di appalto privato, Cass. civ. n.28947/2022, in conformità con Cass. civ. n.18289/2020; Cass. civ. n.29218/2017 e Cass. civ. n.17874/2013, ha affermato : “ Il progettista è responsabile ex art.1669 c.c. verso il committente insieme all’appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l’opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all’art.2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art.1669 c.c., rispondono tutti dell’unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. civ. n. 8016/2012).”. Si configura con l’art.1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore/costruttore del fabbricato, anche, tutti quei soggetti che hanno contribuito con la loro professionalità alla realizzazione dell’opera ed alla determinazione colposa dell’evento dannoso (vds. Cass. … Continua a leggere...