La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

In relazione alle responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, pur considerando che trattasi di attività pericolosa, l’art.2050 c.c. si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). Da tale premessa, la Cassazione Civile n.4654/2024 ha ribadito quanto già affermato da Cass. civ. n.7027/2021 e Cass. civ. n.6296/2013, confermando il seguente principio: “La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art.840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la … Continua a leggere...