Progetto edilizio: le responsabilità nella conformità normativa e procedura amministrativa

In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, è consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, “individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. civ. n.8014/2012; Cass. civ. n.18342/2019). Come ribadito da Cass. civ. n.14527/2023, si tratta di un’obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico” (Cass. civ. n.8058/2023; Cass. civ. n.3686/2021; Cass. civ. n.1214/2017; Cass. civ. n.14759/2016). In tale quadro, come nel caso in specie, la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e … Continua a leggere...