AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

La ricorrente in Cassazione, aveva chiesto la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA, ex AIMA), a pagarle a titolo risarcitorio il residuo premio comunitario per il conferimento di tabacco raccolto, quale premio non ottenuto per la tardiva comunicazione da parte di AIMA dei quantitativi massimi conferibili. La Cassazione Civile n.8394/2020 sull’argomento, dava seguito alla pronuncia della stessa Corte (Cass. civ. n.4153/2019), affermando che l’AGEA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un “facere” e che il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art.2946 c.c.. La S.C. esponeva, così, le motivazioni: “.. L’obbligazione (dell’AGEA) può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art.1173 c.c.). “L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art.2947 c.c.). Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto … occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato … sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola … Continua a leggere...
Campeggio: incendio e responsabilità

Campeggio: incendio e responsabilità

I clienti di un campeggio chiedevano il risarcimento dei danni dei loro beni mobili (veicoli, oggetti e effetti personali) a causa di un incendio propagatosi dall’esterno all’interno del campeggio. Seppur non vi fossero responsabilità penalmente rilevanti in capo al gestore del campeggio e seppur fosse stato dichiarato lo stato di emergenza nell’area per l’incendio (DPCM del 27 luglio 2007), i danneggiati ritenevano che non poteva essere esclusa la responsabilità del custode del campeggio non avendo dimostrato l’adozione di misure di prevenzione che avrebbero potuto impedire la propagazione dell’incendio alla struttura ricettiva (quali la pulizia delle fasce tagliafuoco, la eliminazione di alberi e rami secchi, l’attivazione di sistemi automatici di spegnimento, la predisposizione di un piano e di mezzi di evacuazione via mare). Le acquisizioni probatorie, infatti, avevano escluso che tali misure fossero state adottate, per cui nessuna iniziativa era stata assunta per consentire agli ospiti di mettere in salvo i propri beni. L’impianto antincendio e gli idranti non erano funzionanti, mancava all’esterno della struttura la fascia di protezione di larghezza di metri 20 sgombra di materiale facilmente infiammabile, non vi erano sistemi di difesa antincendio e mancava il Certificato di prevenzione per gli incendi. Alcuni testimoni, inoltre, avevano dichiarato che … Continua a leggere...
R.C.A.: le aree equiparate a strade di uso pubblico

R.C.A.: le aree equiparate a strade di uso pubblico

La Cassazione civile n.25466/2023, in tema di assicurazione r.c.a., è tornata ad esplicitare il disposto dell’art.122 cod. ass., per cui i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” se non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Come nel caso esaminato dalla S.C. relativo alla circolazione di autoveicoli su strada privata e riservata ai soli proprietari degli immobili, la parola “area” deve essere qualificata dal collegamento con “strade di uso pubblico” al fine di equiparare la circolazione dei veicoli (a motore) con il pericolo concreto di danni a terzi e con il diritto, di questi ultimi, di essere garantiti dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Lo strumento di protezione di tale interesse è, nell’ordinamento, l’assicurazione da responsabilità civile automobilistica. In tal senso, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.21983/2021 hanno statuito che “l’art.122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conforme al diritto dell’Unione europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua … Continua a leggere...