L’asseverazione: il superbonus 110%

L’asseverazione: il superbonus 110%

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con D.M. 6 agosto 2020, art.2, commi 3, 4, 5 e 6 ha regolamentato l’obbligo assicurativo per i tecnici abilitati in tema di ”asseverazione “, di cui all’art.119, comma 14 del Decreto Legge n.34/2020, integrato poi dall’art.2, comma 2 b del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n.13, prevedendo: “ 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità: a) (omissis) ; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata é adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni. 4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. 5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. E’ consentita, anche, la stipulazione in coassicurazione. 6. Il massimale della polizza di assicurazione e’ … Continua a leggere...
Asseverazioni: le polizze assicurative per i “bonus” diversi dal “superbonus”

Asseverazioni: le polizze assicurative per i “bonus” diversi dal “superbonus”

La circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate (27 Maggio 2022), in tema di polizze di assicurazione per la responsabilità civile dei tecnici asseveratori, sembra chiarire che la disciplina relativa a dette polizze non si applichi ai “Bonus” diversi dal “Superbonus”: “…. L’art.2, comma 2 b del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n.13, ha modificato l’art.119, comma 14 del Decreto Legge n.34/2020 sostituendo le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». In altri termini, il novellato comma 14 dell’articolo 119 prevede che – al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata – i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Va, tuttavia, considerato che nei periodi successivi dello stesso per effetto del succitato comma 14 è previsto che l’obbligo della … Continua a leggere...
La responsabilità dei geometri

La responsabilità dei geometri

L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono stati originariamente regolati dall’art.16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.274 s.m. Con l’art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, in attuazione della lettera e), art.3, comma 5, del Decreto legge 138/2011, si afferma l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando: – che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; – che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive; – che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare; – che l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Peraltro, l’art.9-bis del Decreto legge n.1/2012 ha precisato che anche la società tra professionisti deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Giurisprudenza: – Cass. civ. n.25498/2021: la S.C. “ha altresì affermato che rientra nell’obbligo … Continua a leggere...
La stipula della polizza assicurativa del professionista per conto dei soci: il parere dell’Agenzia delle Entrate

La stipula della polizza assicurativa del professionista per conto dei soci: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Uno studio professionale che svolge attività di commercialista e opera a livello nazionale attraverso studi professionali siti in diverse città italiane, erogando tramite i propri soci ivi residenti e fiscalmente domiciliati servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità (ex art.35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) , ha posto all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: “.. se è ammissibile che «sia [ALFA] a stipulare la polizza assicurativa, quale soggetto contraente, per conto dei singoli soci (soggetti assicurati) che procedono all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali da loro vistate tramite le proprie abilitazioni Entratel, ovvero se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente in proprio dal singolo socio (facendo coincidere la figura dell’assicurato con quella del contraente)» “. Sul tema, il parere dell’Agenzia delle Entrate del 1 Giugno 2023 n.335: “L’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede che, «Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del … Continua a leggere...