Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

La Corte d’Appello aveva escluso che la polizza per il rischio incendio fosse stata stipulata “….. ”per conto altrui o per colui che fosse risultato proprietario (del bene assicurato) al momento del sinistro”, vale a “dire per conto di chi spetta”, affermando che “il contratto avrebbe dovuto prevedere una specifica differenziazione fra il contraente e l’assicurato”, laddove, nella specie, “l’unico beneficiario danneggiato è il contraente, salvo i rapporti interni fra quest’ultimo e il proprietario di alcuni beni danneggiati”. La Corte di merito, quindi, pur avendo ritenuto che l’oggetto dell’assicurazione fosse esteso, anche, ai danni a cose di proprietà di terzi, aveva però identificato il contraente con l’assicurato, sul solo presupposto che non risultava indicato nominativamente in polizza un soggetto diverso dal contraente, beneficiario diretto dei diritti scaturenti dal contratto. La Cassazione Civile n.17550/2020 ha osservato sull’argomento, come fossero state disattese nella decisione di merito, le regole di ermeneutica contrattuale e in particolare, quelle: -dell’art.1362 cod. civ., che attribuisce rilievo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, non dovendosi fermare .. al dato puramente letterale della mancata individuazione, nel testo contrattuale, della parte “assicurata”, ignorando la complessiva “trama” delle relazioni intercorse” e non disattendere il principio, per cui “il carattere prioritario … Continua a leggere...