Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

La Corte d’Appello aveva escluso che la polizza per il rischio incendio fosse stata stipulata “….. ”per conto altrui o per colui che fosse risultato proprietario (del bene assicurato) al momento del sinistro”, vale a “dire per conto di chi spetta”, affermando che “il contratto avrebbe dovuto prevedere una specifica differenziazione fra il contraente e l’assicurato”, laddove, nella specie, “l’unico beneficiario danneggiato è il contraente, salvo i rapporti interni fra quest’ultimo e il proprietario di alcuni beni danneggiati”. La Corte di merito, quindi, pur avendo ritenuto che l’oggetto dell’assicurazione fosse esteso, anche, ai danni a cose di proprietà di terzi, aveva però identificato il contraente con l’assicurato, sul solo presupposto che non risultava indicato nominativamente in polizza un soggetto diverso dal contraente, beneficiario diretto dei diritti scaturenti dal contratto. La Cassazione Civile n.17550/2020 ha osservato sull’argomento, come fossero state disattese nella decisione di merito, le regole di ermeneutica contrattuale e in particolare, quelle: -dell’art.1362 cod. civ., che attribuisce rilievo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, non dovendosi fermare .. al dato puramente letterale della mancata individuazione, nel testo contrattuale, della parte “assicurata”, ignorando la complessiva “trama” delle relazioni intercorse” e non disattendere il principio, per cui “il carattere prioritario … Continua a leggere...
Polizza poliennale: il recesso dell’assicurato

Polizza poliennale: il recesso dell’assicurato

Sulla base del combinato disposto dell’art.1899 cod. civ., come modificato dall’art.5, comma 4, del decreto 01.02.2007, convertito con modificazioni nella Legge n.40/2007 e poi ancora modificato dall’art.21 della legge 23.07.2009 e dell’art.183 cod. ass., si afferma che nei contratti di durata pluriennale, in cui sia stata pattuita una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale, il contraente consumatore, beneficiario dello sconto, non può esercitare la facoltà di recesso per tutti i primi cinque anni, a condizione che tale limitazione venga espressamente indicata in polizza. Per quanto sancito da Cass. civ. n.17958/2023, se tale limitazione non viene indicata nelle polizze, l’assicurato può legittimamente esercitare il proprio recesso (in termini generali, vds. Cass. civ. n.9386/2016 e Cass. civ. n.8412/2015).